Accertamento definitivo per la parte non impugnata

Pubblicato il 05 aprile 2013 L'Agenzia delle entrate deve immediatamente iscrivere a ruolo le somme anche parziali, contenute in un accertamento, divenute definitive perchè non oggetto di impugnazione, da parte del contribuente, davanti alle Commissioni tributarie.

Di conseguenza, se l'Amministrazione finanziaria notifica la cartella di pagamento oltre i termini di decadenza fissati dal D.P.R. n. 602/1973, la stessa deve intendersi annullata perchè emessa tardivamente.

A trarre tale conclusione è la sentenza n. 8318 del 4 aprile 2013, emessa dalla Corte di cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, presentato avverso le pronunce delle Ctr di annullamento della pretesa tributaria, la quale riteneva che l'accertamento è da considerarsi atto unitario, quindi non scindibile a causa della mancata contestazione di alcune somme.

Diversa la posizione della cassazione, secondo cui è da considerarsi definitivo l'accertamento per quanto riguarda le somme parziali che il contribuente non ha impugnato in sede di ricorso.
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