Accertamento definitivo per la parte non impugnata

Pubblicato il 05 aprile 2013 L'Agenzia delle entrate deve immediatamente iscrivere a ruolo le somme anche parziali, contenute in un accertamento, divenute definitive perchè non oggetto di impugnazione, da parte del contribuente, davanti alle Commissioni tributarie.

Di conseguenza, se l'Amministrazione finanziaria notifica la cartella di pagamento oltre i termini di decadenza fissati dal D.P.R. n. 602/1973, la stessa deve intendersi annullata perchè emessa tardivamente.

A trarre tale conclusione è la sentenza n. 8318 del 4 aprile 2013, emessa dalla Corte di cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, presentato avverso le pronunce delle Ctr di annullamento della pretesa tributaria, la quale riteneva che l'accertamento è da considerarsi atto unitario, quindi non scindibile a causa della mancata contestazione di alcune somme.

Diversa la posizione della cassazione, secondo cui è da considerarsi definitivo l'accertamento per quanto riguarda le somme parziali che il contribuente non ha impugnato in sede di ricorso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Consulenti del lavoro: guida alla rottamazione quinquies 2026

18/03/2026

Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo

18/03/2026

ISA 2025: manutenzione annuale e novità sul Concordato preventivo biennale

18/03/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy