Accertamento definitivo per la parte non impugnata

Pubblicato il 05 aprile 2013 L'Agenzia delle entrate deve immediatamente iscrivere a ruolo le somme anche parziali, contenute in un accertamento, divenute definitive perchè non oggetto di impugnazione, da parte del contribuente, davanti alle Commissioni tributarie.

Di conseguenza, se l'Amministrazione finanziaria notifica la cartella di pagamento oltre i termini di decadenza fissati dal D.P.R. n. 602/1973, la stessa deve intendersi annullata perchè emessa tardivamente.

A trarre tale conclusione è la sentenza n. 8318 del 4 aprile 2013, emessa dalla Corte di cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, presentato avverso le pronunce delle Ctr di annullamento della pretesa tributaria, la quale riteneva che l'accertamento è da considerarsi atto unitario, quindi non scindibile a causa della mancata contestazione di alcune somme.

Diversa la posizione della cassazione, secondo cui è da considerarsi definitivo l'accertamento per quanto riguarda le somme parziali che il contribuente non ha impugnato in sede di ricorso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy