Accertamento del tasso alcolemico a seguito di incidente. Basta la richiesta della Pg

Pubblicato il 08 marzo 2013 Con sentenza n. 10605 del 7 marzo 2013, la Cassazione ha sottolineato come, ai fini dell’applicazione dell’articolo 186 comma 5 del Codice stradale, l’accertamento del tasso alcolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, può essere disposto esclusivamente sulla base della richiesta della Pg senza che sia necessario uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle prestazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - “è del tutto irrilevante che il prelievo ematico a tale accertamento funzionale, sia stato eseguito ai soli fini di corrispondere alla richiesta della polizia giudiziaria o anche per le necessità diagnostiche e terapeutiche”.

Così, la prova del prelievo ematico effettuato sul conducente dai sanitari a seguito del trasporto in ospedale dopo un incidente può essere utilizzata dall’organo giudicante senza che sia necessario il consenso dell’imputato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy