Accertamento del tasso alcolemico a seguito di incidente. Basta la richiesta della Pg

Pubblicato il 08 marzo 2013 Con sentenza n. 10605 del 7 marzo 2013, la Cassazione ha sottolineato come, ai fini dell’applicazione dell’articolo 186 comma 5 del Codice stradale, l’accertamento del tasso alcolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, può essere disposto esclusivamente sulla base della richiesta della Pg senza che sia necessario uno specifico consenso dell’interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle prestazioni sanitarie strumentali a detto accertamento.

Ed infatti – si legge nel testo della decisione - “è del tutto irrilevante che il prelievo ematico a tale accertamento funzionale, sia stato eseguito ai soli fini di corrispondere alla richiesta della polizia giudiziaria o anche per le necessità diagnostiche e terapeutiche”.

Così, la prova del prelievo ematico effettuato sul conducente dai sanitari a seguito del trasporto in ospedale dopo un incidente può essere utilizzata dall’organo giudicante senza che sia necessario il consenso dell’imputato.
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