Accertamento doppie attività. La presunzione di scostamento è da provare con il contraddittorio

Pubblicato il 19 giugno 2013 La Corte di Cassazione – ordinanza n. 5186 del 18 giugno 2013 – confermando l’orientamento della Ctr Milano, ha bocciato la pretesa dell’Amministrazione finanziaria relativamente ad un avviso di accertamento spiccato nei confronti di un contribuente titolare di due attività.

I giudici di legittimità confermano la coerenza dei valori dichiarati agli studi di settore dell’attività prevalente e condannano il Fisco per aver basato l’atto impositivo solo sugli standard “senza che l'accertamento risultasse modulato in relazione alle due attività svolte”.

Dunque, se un’impresa svolge due attività, di cui una prevalente, in caso di accertamento basato sui parametri o sugli studi di settore a prevalere è sempre il principio generale secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici. Pertanto, la motivazione dell’atto di accertamento non può basarsi esclusivamente sullo scostamento riscontrato, ma deve essere completata con la dimostrazione dell’applicabilità dello studio prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni mosse dal contribuente. Quindi: in caso di scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, la presunzione che ne deriva non è valida ex lege, ma deve sempre essere provata in sede di contraddittorio, che deve essere obbligatoriamente attivato con il contribuente.
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