Accertamento fiscale, soglia di punibilità dell’imprenditore al netto dei costi sostenuti

Pubblicato il 17 maggio 2018

Accogliendo il ricorso presentato da un manager, messo sotto accusa dagli inquirenti per omessa dichiarazione nel 2013, la Suprema Corte di Cassazione sancisce un importante principio di diritto in materia di reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva.

Nella sentenza n. 21639 del 16 maggio 2018, della Terza sezione penale, si afferma infatti che, ai fini della sussistenza del reato di omessa presentazione della dichiarazione, l'imposta evasa non può essere determinata sulla base del solo volume di affari dichiarato senza considerare i costi sostenuti.

La Guardia di finanza aveva ricostruito induttivamente il volume d'affari dell’imprenditore sulla base della contabilità formalizzata negli esercizi precedenti, senza però tener conto dei costi effettivamente sostenuti dall'azienda ai fini del superamento della soglia di punibilità.

Nel ricorso presentato, e accolto con successo in sede di legittimità, la difesa eccepiva, tra l'altro, che almeno i costi risultanti dalla stessa dichiarazione Iva dovessero essere riconosciuti.

La Corte di Cassazione ha concordato.

La ricostruzione induttiva dei ricavi tiene conto delle componenti negative di reddito

La Corte riprende un principio maturato nel rito tributario e spiega che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il Fisco, in assenza di dichiarazioni del contribuente, può ricorrere a presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma nell'effettuare la ricostruzione induttiva dei ricavi deve tener conto, in ogni caso, delle componenti negative di reddito emerse dagli accertamenti.

Inoltre, nel caso in cui non fosse possibile accertare tali costi, gli stessi possono essere anche determinati induttivamente. In caso contrario, infatti, si considererebbe reddito di impresa, costituente la base per il calcolo dell'imposta, il profitto lordo e non il netto.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy