Preliminare Accertamento firme trascrivibile

Pubblicato il 20 dicembre 2016

La disposizione secondo cui la trascrizione del preliminare non si può eseguire se non in forza di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2645 c.c.), comporta che, quando l’atto soggetto a trascrizione sia documentato solo da una scrittura privata mancante di autenticità, l’unica via attraverso cui l’interessato può conseguire la trascrizione, è quella dell’accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura. Solo attraverso l’integrazione della scrittura con la sentenza potrà, difatti, ottenere l’effetto della prenotazione dell’opponibilità ai terzi della (futura) trascrizione del definitivo.

Ne consegue che è trascrivibile, ai sensi dell’art. 2652 n. 3 c.c., la domanda diretta ad ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata che contenga un preliminare soggetto a trascrizione e che, ottenuta la sentenza, occorre procedere alla trascrizione dell’atto contenuto nella scrittura; trascrizione che, in questo caso, produce gli effetti, ex art. 2645 bis c.c., dalla data in cui è trascritta la domanda.

A chiarire tutto ciò, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso di un promissario acquirente in un preliminare di vendita di un immobile, stipulato mediante scrittura privata non autenticata.

La tutela del promissario acquirente – specificano gli ermellini con sentenza n. 26102 del 19 dicembre 2016 – verrebbe difatti sacrificata senza alcuna ragione logica né sistematica, se si dovesse interpretare l’art. 2645 bis c.c. come norma richiedente la preventiva instaurazione e conclusione del giudizio di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni.

 

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