Accertamento impugnabile

Pubblicato il 20 marzo 2008 La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza 29/01/08 del 14 marzo 2008, interviene a chiarire che le cartelle di pagamento si possono configurare sia come atto di riscossione che come atto di accertamento. Rientra in quest’ultima tipologia la cartella che rappresenta il mezzo con cui è portato a conoscenza per la prima volta l’an e il quantum debeatur, cioè se non è preceduta da altro atto accertativo. In tale ipotesi è impugnabile indipendentemente da vizi propri di carattere procedurale. I giudici della Ctp hanno accolto il ricorso di un contribuente, un professionista privo del minimo di organizzazione per la debenza dell’Irap che aveva compilato erroneamente il quadro IQ della dichiarazione dei redditi, contro la richiesta del Fisco del pagamento dell’imposta. La motivazione della sentenza risiede nel fatto che la compilazione del quadro IQ non può assurgere a rango di implicito riconoscimento della debenza dell’imposta, poiché la dichiarazione non è né un atto negoziale né una confessione ma una semplice dichiarazione di scienza. Inoltre, dal quadro RE della dichiarazione del contribuente si evince che allo stesso fa capo un’organizzazione minima.
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