Accertamento impugnabile

Pubblicato il 20 marzo 2008 La Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza 29/01/08 del 14 marzo 2008, interviene a chiarire che le cartelle di pagamento si possono configurare sia come atto di riscossione che come atto di accertamento. Rientra in quest’ultima tipologia la cartella che rappresenta il mezzo con cui è portato a conoscenza per la prima volta l’an e il quantum debeatur, cioè se non è preceduta da altro atto accertativo. In tale ipotesi è impugnabile indipendentemente da vizi propri di carattere procedurale. I giudici della Ctp hanno accolto il ricorso di un contribuente, un professionista privo del minimo di organizzazione per la debenza dell’Irap che aveva compilato erroneamente il quadro IQ della dichiarazione dei redditi, contro la richiesta del Fisco del pagamento dell’imposta. La motivazione della sentenza risiede nel fatto che la compilazione del quadro IQ non può assurgere a rango di implicito riconoscimento della debenza dell’imposta, poiché la dichiarazione non è né un atto negoziale né una confessione ma una semplice dichiarazione di scienza. Inoltre, dal quadro RE della dichiarazione del contribuente si evince che allo stesso fa capo un’organizzazione minima.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassazione: avvocati, ricalcolo pensione su contributi effettivi

09/09/2025

Corte UE: l'avvocato associato è indipendente, sì al ricorso

09/09/2025

Settore moda: domande di integrazione salariale entro il 12 settembre

09/09/2025

MASE, incentivi a fondo perduto per l'acquisto di veicoli elettrici 2025

09/09/2025

Cessione di immobile strumentale e detrazione IVA: quando è possibile

09/09/2025

Contributi e rimborsi per adozioni internazionali: regole

09/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy