Accertamento induttivo con onere probatorio in capo al Fisco se utilizza dati di periodi d'imposta differenti

Pubblicato il 10 luglio 2010

Con una sentenza del 9 luglio 2010 – n. 16227 - la Cassazione conferma l’orientamento seguito nel 2008 secondo cui non sussiste, nell’ordinamento tributario, alcuna presunzione di “supposizione di costanza del reddito”. Basandosi su questo precedente, la Corte ha rigettato il ricorso del Fisco, ove l’Ufficio, in sede di accertamento induttivo ex art. 39, comma 2 del DPR n. 600 del 1973, “ha utilizzato con riferimento al periodo d’imposta 1997 i dati relativi (rectius acquisiti con riferimento) al primo semestre del 2000, così mancando all’onere probatorio su di esso gravante”. In concreto, benché l’accertamento induttivo “puro” possa basarsi su “dati e notizie” comunque venuti a conoscenza dell’Ufficio fiscale, è altrettanto vero che la ricostruzione dell’imponibile deve comunque essere attendibile.

Incombe sull’amministrazione l’onere di provare la fondatezza di dati relativi a differenti periodi di imposta, che si intende usare per rettificare altre annualità. Infatti, secondo i giudici, i “dati e notizie comunque raccolti” di cui all’art. 39 del DPR n. 600/1973 devono, in linea di principio, essere relativi all’anno oggetto di controllo, stante “il fondamentale principio dell’imposizione fiscale dato dall’inerenza dei dati raccolti ad un determinato e specifico periodo d’imposta attesa l’autonomia di ciascun periodo d’imposta legislativamente sancita”.

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