Pace contributiva 2024–2025: ultimi giorni per la domanda
Pubblicato il 16 dicembre 2025
In questo articolo:
- Pace contributiva: ripristino temporaneo per il solo biennio 2024–2025
- Soggetti beneficiari
- Periodi riscattabili e limite massimo
- Utilità pensionistica dei periodi riscattati
- Determinazione dell’onere di riscatto
- Come presentare la domanda di riscatto
- Come versare l’onere
- Pace contributiva 2024–2025 in sintesi
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La pace contributiva 2024–2025 scade il 31 dicembre 2025.
Entro tale data deve essere presentata la domanda di adesione alla facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi della legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), come chiarito dall’INPS con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2025 non solo dal lavoratore interessato, ma anche dal datore di lavoro, il quale può sostenere l’onere di riscatto destinando a tale finalità i premi di produzione spettanti al dipendente e beneficiando del relativo trattamento fiscale di favore.
Entro la medesima scadenza del 31 dicembre 2025, il lavoratore che ha già aderito alla precedente facoltà di riscatto prevista per il triennio 2019–2021 (articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019) può presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nel limite massimo di 5 anni.
Pace contributiva: ripristino temporaneo per il solo biennio 2024–2025
Come precisato dall’INPS (circolare n. 69 del 29 maggio 2024), la disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2024 riprende quasi integralmente quella prevista dall’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, che aveva consentito il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per il triennio 2019–2021.
Soggetti beneficiari
La facoltà di riscatto introdotta dalla legge di Bilancio 2024 è riconosciuta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AGO) dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata INPS.
Possono accedere al riscatto esclusivamente i soggetti che risultino privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Condizione necessaria per l’esercizio della facoltà di riscatto è l’iscrizione dell’interessato a uno dei regimi previdenziali indicati dalla norma. Tale requisito si considera soddisfatto qualora risulti accreditato almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica presso la quale viene richiesto il riscatto, versato in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda.
Il riscatto è riservato ai soli lavoratori che abbiano iniziato a maturare contribuzione a partire dal 1° gennaio 1996. Ai fini della verifica dell’assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, rileva qualsiasi tipologia di contribuzione accreditata prima di tale data – obbligatoria, figurativa o da riscatto – in qualunque gestione pensionistica obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti, nonché l’eventuale contribuzione maturata nell’ambito dei regimi previdenziali dell’Unione europea, degli Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
Qualora, successivamente all’accoglimento della domanda, emerga l’esistenza di un’anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, il riscatto già effettuato viene annullato d’ufficio, con restituzione dell’onere versato al soggetto che lo ha sostenuto, senza corresponsione di interessi o maggiorazioni.
Ulteriore requisito richiesto per l’accesso alla facoltà di riscatto è la non titolarità di un trattamento pensionistico diretto in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria. La liquidazione della pensione costituisce infatti causa ostativa all’esercizio della facoltà di riscatto.
Periodi riscattabili e limite massimo
Possono essere ammessi a riscatto periodi non coperti da contribuzione per una durata massima di 5 anni, anche non continuativi.
I periodi devono collocarsi:
- successivamente al 31 dicembre 1995;
- anteriormente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.
Il limite dei 5 anni opera in modo autonomo rispetto alla precedente disciplina della pace contributiva prevista per il triennio 2019–2021. Ne consegue che i lavoratori che non abbiano mai esercitato la facoltà di riscatto in base al decreto-legge n. 4/2019 possono avvalersi integralmente della nuova misura entro il limite dei 5 anni, mentre coloro che abbiano già riscattato periodi contributivi ai sensi della disciplina 2019–2021 possono presentare un’ulteriore domanda, sempre nel limite massimo di 5 anni, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge.
Per quanto riguarda la collocazione temporale dei periodi riscattabili, la circolare precisa che essi devono essere compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato – obbligatorio, figurativo o da riscatto – nelle forme assicurative richiamate dalla norma. Ciò comporta che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, possa anche risultare anteriore alla data del primo contributo o successivo a quella dell’ultimo, purché ricada nello stesso anno del contributo iniziale o finale e rientri comunque nell’intervallo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.
Ai fini dell’individuazione del primo e dell’ultimo contributo rilevanti, devono essere considerate esclusivamente le Gestioni previdenziali indicate dal legislatore, vale a dire l’AGO e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata. Restano pertanto escluse dal computo le Casse per i liberi professionisti, i regimi previdenziali esteri e i Fondi di previdenza dell’Unione europea.
Non è necessario, ha chiarito l’INPS, che il primo e l’ultimo contributo siano stati versati nella stessa Gestione presso la quale viene esercitata la facoltà di riscatto. Di conseguenza, qualora l’interessato risulti titolare di posizioni assicurative in più regimi previdenziali, la domanda di riscatto può essere presentata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge.
Un ulteriore requisito fondamentale è che il periodo da riscattare non sia coperto da alcuna forma di contribuzione, obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo nella Gestione presso la quale è presentata la domanda, ma in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse professionali e i regimi previdenziali dell’Unione europea o dei Paesi convenzionati con l’Italia.
Sono quindi ammessi a riscatto esclusivamente i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne deriva che la facoltà di riscatto non può essere utilizzata per recuperare periodi di attività lavorativa per i quali era previsto l’obbligo di versamento dei contributi, anche nei casi in cui tale obbligo risulti prescritto.
Utilità pensionistica dei periodi riscattati
Infine, l’INPS precisa che i periodi ammessi a riscatto sono parificati a periodi di lavoro.
L’anzianità contributiva acquisita tramite il riscatto è utile ai fini del diritto a pensione e concorre alla determinazione della misura del trattamento.
I periodi riscattati sono valutati secondo il sistema contributivo, in coerenza con i requisiti di accesso previsti dalla norma.
Determinazione dell’onere di riscatto
Come indicato nella circolare n. 69/2024, l’onere di riscatto è determinato applicando il meccanismo del calcolo a percentuale previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997.
La base di calcolo è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda, rapportata al periodo oggetto di riscatto.
La rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data di presentazione della domanda.
Come presentare la domanda di riscatto
La facoltà di riscatto può essere esercitata entro il 31 dicembre 2025, termine ultimo entro il quale la domanda deve essere presentata. Decorso tale termine, la facoltà di riscatto non è più esercitabile.
La domanda può essere presentata non solo dal diretto interessato, ma anche dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai parenti e affini.
A differenza di quanto previsto dalla precedente disciplina del 2019, l’onere versato non dà più diritto alla detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%. Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, l’importo versato è invece integralmente deducibile dal reddito complessivo del soggetto che sostiene l’onere.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro, il quale può sostenere il relativo onere destinando a tale finalità i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale ipotesi, l’importo versato è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, rientra tra le somme escluse dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR. Ai fini dell’applicazione di questa disposizione, rileva la natura privatistica del rapporto di lavoro e lo status di lavoratore in attività; la domanda può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.
Qualora la domanda sia presentata da un parente, affine o dal datore di lavoro, è necessario acquisire il consenso del soggetto interessato al momento della presentazione. In mancanza di tale consenso, la domanda è considerata irricevibile.
La domanda di riscatto deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei canali messi a disposizione dall’INPS. In particolare, è possibile accedere ai servizi online tramite il portale istituzionale dell’Istituto, utilizzando le credenziali di identità digitale previste (SPID di livello almeno 2, CNS, CIE 3.0, PIN dispositivo per i residenti all’estero o credenziali eIDAS). In alternativa, la domanda può essere presentata tramite il Contact center multicanale dell’INPS oppure avvalendosi degli Istituti di Patronato e degli intermediari abilitati.
Nel caso in cui la domanda sia presentata dal datore di lavoro, la circolare specifica che deve essere utilizzato l’apposito modulo “AP135”, disponibile online.
Come versare l’onere
L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. La rateizzazione è concessa senza applicazione di interessi.
L’accredito del periodo riscattato avviene alla data del saldo dell’onere e produce, da quel momento, i relativi effetti giuridici ai fini previdenziali. Qualora il versamento dell’onere venga interrotto prima del completamento della rateizzazione, l’INPS riconosce comunque l’accredito di un periodo contributivo proporzionato all’importo effettivamente versato.
La possibilità di rateizzare l’onere è esclusa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione, sia diretta sia indiretta, oppure qualora risultino determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora tali condizioni si verifichino nel corso di una dilazione già concessa, la parte di onere residua deve essere versata in un’unica soluzione.
Pace contributiva 2024–2025 in sintesi
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Scadenza |
31 dicembre 2025. Entro tale data deve essere presentata la domanda di riscatto. |
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Natura della misura |
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ripristinato solo per il biennio 2024–2025. |
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Beneficiari |
Iscritti ad AGO, forme sostitutive ed esclusive, Gestioni speciali autonomi e Gestione separata, senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non pensionati. |
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Periodi riscattabili |
Periodi non coperti da contribuzione dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023, fino a 5 anni, anche non continuativi. |
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Rapporto con pace 2019–2021 |
Chi ha già riscattato nel triennio 2019–2021 può presentare una nuova domanda fino a ulteriori 5 anni, entro il 31 dicembre 2025. |
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Utilità pensionistica |
I periodi riscattati sono utili sia per il diritto alla pensione sia per la misura del trattamento (sistema contributivo). |
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Trattamento fiscale |
Per le domande presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, l’onere è deducibile al 100% dal reddito complessivo. |
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Ruolo del datore di lavoro |
Il datore di lavoro privato può presentare la domanda e finanziare il riscatto con premi di produzione, con deducibilità per l’impresa. |
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Versamento dell’onere |
Pagamento in unica soluzione o fino a 120 rate mensili, senza interessi. |
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Modalità di presentazione |
Domanda esclusivamente telematica, anche tramite patronati; modulo AP135 se presentata dal datore di lavoro. |
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