Accertamento induttivo e produzione documentale

Pubblicato il 08 febbraio 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 2867 del 7 febbraio 2013 - la documentazione fiscale prodotta in contenzioso dal contribuente deve essere tenuta in considerazione dall’organo giudicante nell’ambito della controversia attivata per contestare un accertamento induttivo del reddito conseguente ad omessa presentazione della dichiarazione. La preclusione prevista nelle ipotesi di mancata consegna di atti e documenti, in particolare, non può dirsi operante qualora il Fisco non li abbia mai richiesti in precedenza, né al contribuente sia stato inviato alcun questionario in proposito.

Nel caso sottoposto all’esame di legittimità, la Suprema corte ha ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittimo l’accertamento induttivo del reddito, dell’Iva e dell’Irap operato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società di persone che non aveva presentato le rispettive dichiarazioni; la Ctr, in particolare, aveva considerato non producibili i documenti depositati dalla contribuente in sede contenziosa ritenendo operante la preclusione di esibizione della documentazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy