L'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi.
Si considerano nuovi anche quelli già conosciuti da un altro ufficio, ma non ancora a disposizione dell’ufficio che ha emesso l’atto.
Il fatto che ci sia stato un precedente accertamento parziale, anche concluso con adesione, non impedisce un nuovo accertamento, ma solo se basato su fatti realmente nuovi. Non è sufficiente, in tale ipotesi, una diversa o più approfondita valutazione di elementi già noti.
Spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare quali siano i nuovi elementi non esaminabili prima, perché in possesso di altro ufficio.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 22825 del 7 agosto 2025.
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2005 nei confronti di un ente pubblico economico, trasformato da azienda speciale a società per azioni. L’Amministrazione contestava la mancata tassazione di una sopravvenienza attiva di € 29.825.000, derivante dalla riduzione del “fondo rischi da scissione” a seguito della rinuncia a un credito da parte del Comune.
La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l’atto, rilevando che si trattava di un secondo accertamento basato su elementi già esaminati in una precedente verifica definita con adesione. Inoltre, ha escluso la rilevanza fiscale della riduzione del fondo.
La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione.
Ha chiarito che l’Amministrazione può emettere un nuovo atto solo in presenza di elementi nuovi, non consistenti in una diversa valutazione di dati già disponibili. L’onere di provarne la novità ricade sull’Ufficio. In assenza di tale dimostrazione, l’accertamento è nullo.
In definitiva, è stato rigettato il ricorso del Fisco, con condanna alle spese in favore della contribuente.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Suprema corte:
"L'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, tali dovendosi ritenere anche quelli noti ad un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'atto al momento dell’adozione dello stesso, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che sia stato effettuato un primo accertamento parziale, anche ove definito con adesione; tale ipotesi non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, essendo onere dell’Amministrazione finanziaria indicare quali siano i nuovi elementi che non ha potuto esaminare in occasione del precedente accertamento, in quanto in possesso di diverso ufficio fiscale".
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