Accertamento, sotto controllo anche i beni acquistati al 50%

Pubblicato il 21 maggio 2011 La sentenza n. 11213 della Corte di Cassazione, depositata in data 20 maggio 2011, analizza il caso di un accertamento sintetico nei confronti di una casalinga a cui era stato contestato un maggior reddito a seguito dell’acquisto di un auto di lusso e di un immobile, seppure posseduti in comunione dei beni.

Il ricorso presentato dalla contribuente dopo l’accertamento Irpef, muove dal presupposto che l’immobile era stato acquistato al 50% con il marito e l’auto di lusso era utilizzata dal figlio, che pagava i premi assicurativi, per cui la donna sopportava solo in parte le spese di mantenimento dell’auto.

La Sprema Corte, tuttavia, respinge il ricorso in quanto l’acquisto di un immobile in regime di comunione legale dei beni non è condizione per far ricadere la disponibilità del bene stesso anche in capo ad altri soggetti. L’intestazione della quietanza dell’assicurazione al figlio indica solo che lo stesso si occupa del pagamento, ma non l’effettivo carico economico della spesa. A ciò, si deve aggiungere la considerazione degli stretti rapporti familiari tra i soggetti coinvolti e il fatto che manca una dichiarazione che giustifichi la dissociazione soggettiva tra il bene contestato e l’intestazione dello stesso. Dunque, l’accertamento da redditometro è del tutto legittimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Ipotesi di accordo del 17/6/2025

25/06/2025

Rinnovato il Ccnl Metalmeccanica cooperative

25/06/2025

Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro: le linee guida del Ministero

25/06/2025

Inail: modifica voce di tariffa 0722

25/06/2025

PEC amministratori 2025: dopo il caos, attesa proroga al 31 dicembre

25/06/2025

Concordato Preventivo Biennale 2025-2026: guida delle Entrate sulle novità

25/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy