Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

Pubblicato il 03 ottobre 2025

Con ordinanza n. 25049 dell'11 settembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, si è pronunciata in tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare e ruolo del giudice tributario.

L'accesso domiciliare, si rammenta, è disciplinato dall’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 (Imposta sul Valore Aggiunto) e reso applicabile anche in materia di imposte dirette tramite il rinvio dell’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973.

Verifiche fiscali con accesso domiciliare: ruolo del giudice tributario

La Suprema corte, in particolare, ha chiarito che in caso di contestazione da parte del contribuente, il giudice tributario è tenuto a:

Requisito motivazionale del provvedimento  

Il provvedimento autorizzativo, ciò posto, deve essere adeguatamente motivato.

In particolare:

Il caso esaminato

Nel caso specificamente esaminato dalla Suprema Corte, è stato accolto il motivo di doglianza con cui il contribuente, un professionista, aveva dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, per avere i giudici di appello ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato nonostante lo stesso avesse tratto origine da un accesso operato dalla Guardia di Finanza presso i locali adibiti ad uso di abitazione, senza che la relativa autorizzazione del Procuratore della Repubblica fosse stata subordinata alla sussistenza ed alla previa prospettazione di gravi indizi di violazione di norme fiscali.

I giudici d’appello, avevano valutato solo i requisiti formali dell’autorizzazione, senza verificare la motivazione e senza accertare la presenza di gravi indizi di violazioni tributarie, soprattutto in relazione a un immobile ad uso abitativo.

Tali verifiche dovranno ora essere effettuate nel giudizio di rinvio.

Il principio di diritto

Di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

"in tema di verifiche fiscali con accesso domiciliare ex art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 in materia di imposta sul valore aggiunto, applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi in forza del richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, in caso di contestazione giudiziale da parte del contribuente, il giudice tributario, anche in forza di quanto osservato dalla Corte EDU nella sentenza del 6 febbraio 2025, in causa n. 36617/18 più 12, Italgomme Pneumatici s.r.l. ed altri, è tenuto a verificare l’idoneità degli elementi offerti dall'ufficio tributario o dalla guardia di finanza, ad integrare i gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale e la correttezza dell’apprezzamento di quegli elementi da parte del procuratore della Repubblica in sede di rilascio dell’autorizzazione, tenendo conto, quanto al requisito motivazionale, che se il provvedimento è motivato per relationem, mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente, l’amministrazione finanziaria, che degli effetti dell’autorizzazione vuole avvalersi, deve produrre in giudizio non solo tale provvedimento ma anche la richiesta in essa richiamata a fini motivazionali, a pena di nullità del provvedimento autorizzatorio e, conseguenzialmente, dell’atto impositivo emesso sulla base della documentazione acquisita in esecuzione di quel provvedimento".
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