Accesso al FIS: il Ministero tenta di porre rimedio, ma con poco effetto

Pubblicato il 16 febbraio 2022

Il Ministero del Lavoro tenta di risolvere l’impasse della procedura sindacale prescritta dall’art. 14, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, ma la deroga si riferisce solo all’allegazione dell’attestazione di avvenuto espletamento dell’informativa sindacale.

Con ampio ritardo, il 16 febbraio 2022 – ad elaborazione degli stipendi pressoché terminate – con la circolare n. 3/2022, il Ministero del Lavoro ammette la trasmissione delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale con modalità semplificate ed in via transitoria ed eccezionale per le sospensioni o riduzioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Le questioni più rilevanti restano, però, irrisolte.

Quanto, infatti, alla procedura sindacale – pur potendo l’istanza essere presentata all’Istituto in assenza dell’attestazione dell’avvenuto espletamento preventivo della comunicazione di cui all’art. 14, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per le domande di sospensione o riduzione del 1° trimestre 2022 – resta fermo che l’informativa sindacale deve essere espletata e comunicata all’INPS e che l’Istituto potrà richiedere, in sede di istruttoria, l’istanza su tale aspetto.

Per quanto concerne le indicazioni sul pagamento diretto delle prestazioni di assegno di integrazione salariale, invece, il Ministero consente – nell’ottica di semplificare le procedure di accesso nell’attuale emergenza economico-finanziaria – che le difficoltà finanziarie prescritte dalla disciplina vigente – sempre per il periodo di cui sopra – potranno eccezionalmente desumersi sulla base di una documentazione semplificata ovvero da una relazione che indichi le ricadute negative della crisi pandemica in atto o la temporanea difficoltà finanziaria del singolo datore di lavoro.

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