Accesso alle intercettazioni prima del deposito solo con richiesta tempestiva

Pubblicato il 09 gennaio 2015 Con ordinanza n. 281 dell'8 gennaio 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di intercettazioni evidenziando come la richiesta del difensore di accedere, prima del deposito ai sensi dell'articolo 268, comma 4 C.p.p., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte nei brogliacci di ascolto, debba essere presentata tempestivamente al Pubblico ministero.

Inoltre - si legge nel testo della decisione - il giudice che sia tenuto a decidere su eventuali doglianze concernenti la lesione del diritto di difesa, deve valutare la congruità del termine a disposizione del difensore per esaminare la documentazione ricevuta tenendo conto del numero e della durata delle conversazioni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy