Accesso alle intercettazioni prima del deposito solo con richiesta tempestiva

Pubblicato il 09 gennaio 2015 Con ordinanza n. 281 dell'8 gennaio 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di intercettazioni evidenziando come la richiesta del difensore di accedere, prima del deposito ai sensi dell'articolo 268, comma 4 C.p.p., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte nei brogliacci di ascolto, debba essere presentata tempestivamente al Pubblico ministero.

Inoltre - si legge nel testo della decisione - il giudice che sia tenuto a decidere su eventuali doglianze concernenti la lesione del diritto di difesa, deve valutare la congruità del termine a disposizione del difensore per esaminare la documentazione ricevuta tenendo conto del numero e della durata delle conversazioni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy