L’Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri per l'accesso elettronico alle banche dati ipotecarie e catastali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del Dl n. 2/2006, e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139.
Infatti, all'Agenzia delle Entrate è stato conferito l'incarico di stabilire le norme per la libera consultazione dei servizi.
I dettagli sono contenuti nel provvedimento dell'Agenzia del 30 dicembre 2024, prot. 460187. Le disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2025.
Questo provvedimento annulla e sostituisce i decreti precedentemente emessi dal Direttore dell'Agenzia del territorio il 4 maggio 2007 e il 18 dicembre 2007, che riguardavano rispettivamente l'accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e l'accesso al medesimo servizio da parte di comuni, comunità montane e unioni di comuni.
L'accesso ai servizi di consultazione online è aperto a tutti, in accordo con la legge attuale, seguendo le procedure delineate nel provvedimento 460187/2024 e osservando le condizioni d'uso generali dei servizi.
Queste sono disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Accettarle preventivamente è un requisito indispensabile per utilizzare i servizi di consultazione online.
NOTA BENE: I servizi di consultazione online sono forniti all'interno di un'area protetta.
La consultazione online, legata a particolari necessità istituzionali, anche in termini di modalità di erogazione dei servizi o di esazione delle imposte, può essere effettuata anche dopo aver stipulato una convenzione specifica con l’Agenzia delle Entrate.
È possibile accedere agli atti catastali anche attraverso gli sportelli catastali decentralizzati e autogestiti, dopo aver formalizzato una convenzione specifica tra l’Agenzia delle Entrate e gli Enti coinvolti.
Per facilitare l'uso dei servizi telematici, un successivo atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le procedure per accedere alla consultazione telematica attraverso terminali forniti dagli Enti o da altre parti, senza la necessità di una convenzione specifica.
Il provvedimento n. 460187 del 30 dicembre 2024 specifica che gli Enti continueranno a usare il Portale per i Comuni, mentre i Comuni manterranno l'accesso al servizio telematico relativo alla proprietà di diritti reali su immobili, come definito dal provvedimento dell’Agenzia del territorio del 16 giugno 2008.
L'accesso ai dati ipotecari e catastali rimane disponibile anche attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd).
Inoltre, non ci sono cambiamenti relativi alla consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali riguardanti immobili di proprietà o su cui l'utente possiede un altro diritto reale di godimento, come stabilito dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2014 e del 2 agosto 2016.
Il versamento dei tributi, quando necessario, si effettua attraverso la piattaforma menzionata nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il pagamento può essere eseguito anche dagli Ordini e Collegi professionali, nonché dagli utenti che utilizzano le credenziali Sister, mediante l'impiego di fondi già depositati su un conto corrente unico nazionale.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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