IMU/IMPi 2026, coefficienti aggiornati per i fabbricati D senza rendita
Pubblicato il 10 marzo 2026
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Il decreto MEF 6 marzo 2026 aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’Imposta municipale propria (IMU) e dell’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) per l’anno d’imposta 2026.
Il provvedimento, pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), riguarda i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati.
Ambito normativo e finalità
Il decreto MEF del 6 marzo 2026 si inserisce nel quadro normativo definito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che disciplina l’Imposta municipale propria (IMU).
In particolare, l’articolo 1, comma 746, della legge n. 160/2019 stabilisce che, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, la base imponibile è determinata sulla base del valore contabile dell’immobile.
Il valore deve essere determinato:
- alla data di inizio di ciascun anno solare, oppure
- alla data di acquisizione del fabbricato, se successiva.
Il valore contabile così individuato deve essere aggiornato mediante coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tenendo conto dell’andamento dei costi di costruzione rilevati dall’ISTAT.
Per il periodo d’imposta 2026, l’aggiornamento dei coefficienti avviene proprio attraverso il decreto MEF 6 marzo 2026.
Fabbricati del gruppo catastale D interessati
Il provvedimento del 6 marzo 2026 riguarda gli immobili classificabili nel gruppo catastale D, ossia fabbricati a destinazione speciale, tra cui:
- opifici industriali;
- capannoni;
- alberghi;
- ospedali e cliniche;
- teatri e sale per spettacoli;
- palestre e strutture sportive.
Le regole previste si applicano quando tali fabbricati:
- non risultano ancora iscritti in catasto;
- sono interamente posseduti da imprese;
- sono distintamente contabilizzati nelle scritture contabili.
In questi casi, l’impresa deve determinare la base imponibile IMU utilizzando il metodo contabile, fino al momento dell’attribuzione della rendita catastale.
Calcolo IMU 2026 per fabbricati D senza rendita catastale
Per i fabbricati del gruppo catastale D privi di rendita, il calcolo della base imponibile IMU 2026 parte dal costo storico di acquisizione o costruzione risultante dalle scritture contabili.
La procedura di determinazione del valore imponibile può essere sintetizzata nei seguenti passaggi:
- individuare il costo lordo di acquisizione o costruzione del fabbricato risultante dalle scritture contabili;
- considerare il valore alla data del 1° gennaio 2026, oppure alla data di acquisizione se successiva;
- applicare il coefficiente di aggiornamento previsto per l’anno in cui i costi sono stati sostenuti;
- ottenere il valore contabile rivalutato, che costituisce la base imponibile IMU.
È importante evidenziare che:
- il valore contabile utilizzato è quello lordo;
- non devono essere dedotti gli ammortamenti;
- eventuali costi incrementativi sostenuti negli anni successivi devono essere aggiornati con il coefficiente relativo all’anno di sostenimento.
Il decreto MEF 6 marzo 2026 consente quindi di aggiornare il valore dei fabbricati ai fini della determinazione dell’IMU dovuta per il 2026.
Coefficienti MEF 2026: il valore per l’anno d’imposta
La principale novità introdotta dal decreto MEF 6 marzo 2026 riguarda il coefficiente relativo all’anno d’imposta 2026, che viene fissato a 1,01, in lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti:
|
Anno |
Coefficiente |
|
2026 |
1,01 |
|
2025 |
1,03 |
|
2024 |
1,02 |
|
2023 |
1,00 |
|
2022 |
1,15 |
La riduzione del coefficiente determina un adeguamento meno marcato del valore rivalutato dei fabbricati rispetto agli anni precedenti, pur mantenendo invariato il meccanismo di calcolo.
Resta inoltre rilevante la serie storica dei coefficienti, che continua a essere utilizzata per la determinazione del valore degli immobili acquisiti o costruiti in anni precedenti.
Differenza tra metodo contabile e metodo catastale
Il criterio previsto dal decreto MEF 6 marzo 2026 riguarda esclusivamente i fabbricati privi di rendita catastale.
Per gli immobili già censiti in catasto si applica invece il metodo catastale ordinario, basato su:
- rendita catastale rivalutata del 5%;
- moltiplicazione per il coefficiente catastale pari a 65 previsto per i fabbricati del gruppo D.
La distinzione tra metodo contabile e metodo catastale resta quindi fondamentale per individuare il corretto sistema di determinazione della base imponibile IMU.
Applicazione alle piattaforme marine: IMPi
Il decreto MEF 6 marzo 2026 estende l’aggiornamento dei coefficienti anche all’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).
L’IMPi è stata introdotta dall’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e si applica alle piattaforme con struttura emersa destinate alla coltivazione di idrocarburi situate nel mare territoriale italiano.
Dal 2020 questa imposta sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale su tali strutture.
Anche per le piattaforme marine il valore imponibile viene determinato:
- sulla base del valore contabile dei manufatti;
- applicando i coefficienti aggiornati con decreto ministeriale, come stabilito dal decreto MEF 6 marzo 2026.
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