Accise: da quando decorre il termine per l’istanza di rimborso?

Pubblicato il 08 ottobre 2019

Ultime precisazioni della Cassazione in tema di accise e decorrenza del termine biennale per la presentazione dell’istanza di restituzione del credito per le agevolazioni.

Secondo i giudici di legittimità, il termine indicato inizia a decorrere, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992, a partire dal momento in cui si è realizzato il presupposto costitutivo del beneficio.

Quest’ultimo, in ogni caso, non è assimilabile ad una causa di indebito dell'originaria obbligazione impositiva.

Ne discende che non rileva la data di pagamento dell'accise di cui all'articolo 14, comma 2, TUA, nel testo anteriore alla modifica operata con l'art. 4 ter del convertito Decreto-legge n. 193/2016, il quale regola il diverso caso del rimborso del versamento indebito.

E’ quanto concluso dalla Suprema corte in cinque sentenze di identico contenuto, nn. da 24259 a 24263, depositate il 30 settembre 2019.

Restituzione accise da applicazione di norma agevolativa

La Corte di cassazione, in particolare, ha rigettato i ricorsi promossi dall’Agenzia delle Dogane contro le decisioni di merito con cui era stata accolta l’impugnazione promossa da una Spa dopo che si era vista respingere, per asserita tardività dell’istanza, la richiesta di rimborso dell’accisa assolta per la fornitura di prodotti petroliferi alle Forze Armate nazionali.

La società aveva dedotto che, diversamente da quanto ritenuto dall’Agenzia delle Dogane, non fosse applicabile, nel caso di specie, il termine decadenziale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 504/1995.

Considerazione, questa, condivisa dai giudici di merito e, ora, anche da quelli di Piazza Cavour.

Decorrenza da quando si realizza il presupposto del beneficio

Dopo una premessa sulle specifiche disposizioni regolamentari destinate a disciplinare l'ambito di riferimento, la Cassazione ha precisato di dissentire dai precedenti con cui, in sede di legittimità, si era affermata, anche nell’ipotesi considerata, la decadenza del contribuente dal diritto per l'intervenuto decorso del termine biennale ex art. 14 TUA a far data dall'originario pagamento dell'imposta di consumo.

Conclusione che gli Ermellini hanno sottolineato di ritenere condivisibile “quando la richiesta di rimborso si inserisca nell'ambito della medesima obbligazione tributaria”, in quanto, in tal caso, l'unica fonte del complesso dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente andrebbe individuata nell'originaria operazione e, dunque, il momento del pagamento dell'imposta integra il fatto iniziale, da cui decorre la possibilità per il contribuente di far valere eventuali indebiti od eventi modificativi, anche sopravvenuti.  

Diversa, tuttavia, era la fattispecie ora in giudizio, dove non era in discussione l'originaria obbligazione, ma una nuova e diversa obbligazione tributaria, avente ad oggetto il riconoscimento di un beneficio, sulla base di presupposti ulteriori rispetto alla prima.

In questa ipotesi, il diritto all'esenzione o, comunque, ai benefici agevolativi, troverebbe il suo fondamento nell'esistenza della pregressa ed autonoma obbligazione e di un distinto rapporto giuridico.

Ne discende che il rinvio all'art. 14 TUA deve essere inteso come limitato alla "procedura di accredito" ivi regolata “senza che possa ritenersi esteso all'indicazione, per la decorrenza del termine, della data del pagamento, che costituisce il riferimento proprio solamente della precedente obbligazione e non della nuova”.

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