“Accompagnamento” anche sotto i tre anni

Pubblicato il 24 luglio 2006

Secondo – sentenza 11525 del 17 maggio 2006 – l’inabilità (impossibilità di muoversi senza l’aiuto di un accompagnatore o necessità d’assistenza continua per compiere anche i più ordinari atti), indispensabile per ottenere l’assegnazione dell’indennità di cui all’articolo 1 della legge n. 18/80, può verificarsi anche per un minore di età molto bassa, pur se questi avrebbe avuto comunque bisogno d’assistenza. Infatti, attribuendo il diritto anche ai minori di 18 anni, la norma non fissa limiti minimi d’età, tenuto conto che questi bambini, afflitti da situazioni patologiche molto serie, possono necessitare di assistenza più intensa di quella che occorre a un bimbo sano della stessa età. Perciò, l’indennità d’accompagnamento deve spettare anche ai molto piccoli.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy