“Accompagnamento” anche sotto i tre anni

Pubblicato il 24 luglio 2006

Secondo – sentenza 11525 del 17 maggio 2006 – l’inabilità (impossibilità di muoversi senza l’aiuto di un accompagnatore o necessità d’assistenza continua per compiere anche i più ordinari atti), indispensabile per ottenere l’assegnazione dell’indennità di cui all’articolo 1 della legge n. 18/80, può verificarsi anche per un minore di età molto bassa, pur se questi avrebbe avuto comunque bisogno d’assistenza. Infatti, attribuendo il diritto anche ai minori di 18 anni, la norma non fissa limiti minimi d’età, tenuto conto che questi bambini, afflitti da situazioni patologiche molto serie, possono necessitare di assistenza più intensa di quella che occorre a un bimbo sano della stessa età. Perciò, l’indennità d’accompagnamento deve spettare anche ai molto piccoli.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy