Si apre mercoledì 14 gennaio 2026, alle ore 10:00, lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste dagli Accordi per l’innovazione, una delle principali misure di politica industriale promosse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
A partire da tale data, le imprese interessate potranno trasmettere le istanze di agevolazione fino alle ore 18:00 del 18 febbraio 2026, secondo quanto stabilito dal Decreto direttoriale 27 ottobre 2025, che disciplina termini e modalità di presentazione delle domande per la tornata agevolativa 2026.
La procedura è gestita esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma del Fondo per la Crescita Sostenibile, accessibile dal sito di Mediocredito Centrale S.p.A., soggetto incaricato dal MIMIT delle attività istruttorie, dell’erogazione delle agevolazioni e del monitoraggio dei progetti finanziati.
Gli Accordi per l’innovazione sono una misura agevolativa di politica industriale attraverso la quale il MIMIT sostiene la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, promossi da imprese singole o in collaborazione tra loro e con organismi di ricerca.
Lo strumento si fonda sulla stipula di specifici Accordi per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e, ove previsto, le Regioni, le Province autonome o altre amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento degli interventi. Tali accordi disciplinano gli impegni delle parti, le modalità di attuazione dei progetti e le condizioni di concessione delle agevolazioni.
La finalità della misura è quella di rafforzare la capacità innovativa del sistema produttivo nazionale, favorendo investimenti ad alta intensità di ricerca in settori tecnologici strategici. In particolare, gli Accordi per l’innovazione mirano a:
La misura si inserisce nel quadro delle politiche pubbliche volte a sostenere la transizione tecnologica e industriale del Paese, anche in vista della piena operatività del piano Transizione 5.0.
L’attuale disciplina degli Accordi per l’innovazione è definita da un articolato quadro normativo, recentemente aggiornato per la tornata agevolativa 2026.
In primo luogo, il Decreto ministeriale 4 settembre 2025 ha ridefinito le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dal Decreto ministeriale 31 dicembre 2021, introducendo nuove modalità operative per il sostegno agli interventi di ricerca e sviluppo di rilevante impatto tecnologico realizzati nell’ambito di Accordi stipulati con il MIMIT e con le amministrazioni territoriali interessate. Il decreto individua, tra l’altro, le aree di intervento, i soggetti beneficiari, le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
In attuazione del suddetto decreto ministeriale, il Decreto direttoriale 27 ottobre 2025 ha stabilito i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, fissando l’apertura dello sportello. Il provvedimento disciplina inoltre gli adempimenti procedurali e la documentazione da trasmettere tramite la piattaforma del Fondo per la Crescita Sostenibile.
Per la tornata agevolativa 2026, gli Accordi per l’innovazione dispongono di una dotazione finanziaria complessiva pari a 731 milioni di euro, destinata al finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale coerenti con le aree tecnologiche individuate dal DM 4 settembre 2025.
Le risorse sono ripartite come segue:
Una quota pari al 34% della dotazione complessiva è riservata ai progetti interamente realizzati nelle regioni del Mezzogiorno, individuate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia. Qualora tale riserva non venga integralmente utilizzata, le risorse residue potranno essere riallocate a favore di progetti localizzati nelle restanti regioni del territorio nazionale.
Il quadro finanziario tiene conto anche degli Accordi quadro sottoscritti dal MIMIT con alcune Regioni, tra cui Piemonte e Toscana, che contribuiscono al cofinanziamento delle iniziative ammissibili nell’ambito della misura.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dagli Accordi per l’innovazione i seguenti soggetti:
Ai fini dell’ammissibilità, le imprese devono essere in possesso di almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Sono ammesse anche le società di persone in contabilità ordinaria, con riferimento ai dati risultanti dalle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate.
I soggetti proponenti possono presentare i progetti:
In caso di progetto congiunto, la collaborazione può essere formalizzata mediante strumenti contrattuali quali, a titolo esemplificativo, l’associazione temporanea di scopo o il raggruppamento temporaneo di imprese.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di soggetto singolo o di capofila di un progetto congiunto, mentre non sono previste limitazioni alla partecipazione in qualità di soggetto co-proponente, nel rispetto dei limiti di sostenibilità economico-finanziaria previsti dalla disciplina attuativa.
La misura Accordi per l’innovazione finanzia progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi, ovvero al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi già esistenti.
I progetti devono essere riconducibili alle specifiche aree di intervento individuate dagli allegati n. 2 e n. 3 al DM 4 settembre 2025, e riferirsi al comparto manifatturiero e al settore digitale e delle telecomunicazioni, in coerenza con le priorità tecnologiche individuate dal MIMIT.
Ai fini dell’ammissibilità, le iniziative devono rispettare congiuntamente i seguenti requisiti:
In base ai chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per data di avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento, quale l’ordine di attrezzature o l’assunzione di obbligazioni contrattuali, ovvero la data di inizio delle attività del personale interno, se antecedente.
Il rispetto dei requisiti temporali, dimensionali ed economici costituisce condizione essenziale per l’accesso alle agevolazioni e viene verificato nell’ambito dell’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica condotta dal soggetto gestore.
Nell’ambito degli Accordi per l’innovazione, sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi direttamente riconducibili alla realizzazione delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale previste dal progetto.
In particolare, rientrano tra le spese ammissibili:
Le spese devono essere pertinenti, congrue e sostenute nel periodo di realizzazione del progetto, nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee applicabili.
Le agevolazioni previste dagli Accordi per l’innovazione sono concesse, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), nella forma del contributo diretto alla spesa e, su richiesta delle imprese, anche nella forma del finanziamento agevolato.
Le intensità massime di aiuto, calcolate sul totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto, sono differenziate in base alla dimensione del soggetto proponente:
Il finanziamento agevolato è concedibile esclusivamente alle imprese e nel limite massimo del 20% dei costi ammissibili del progetto.
Per gli organismi di ricerca, le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente nella forma del contributo diretto alla spesa, con le seguenti intensità:
È prevista, inoltre, una maggiorazione dell’intensità di aiuto pari a 15 punti percentuali qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dalla normativa, tra cui la presenza di una PMI nel partenariato, la realizzazione integrale del progetto nelle regioni meno sviluppate o la collaborazione effettiva con organismi di ricerca che sostengano una quota significativa dei costi progettuali.
Le modalità operative e i termini di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni degli Accordi per l’innovazione sono disciplinati dal Decreto direttoriale 27 ottobre 2025, adottato in attuazione del DM 4 settembre 2025.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare una domanda di agevolazione redatta secondo gli schemi previsti dalla normativa attuativa. In particolare:
La domanda di agevolazione deve essere presentata unitamente alla documentazione obbligatoria prevista dalla disciplina attuativa, secondo quanto indicato negli allegati al decreto direttoriale.
La presentazione delle istanze avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura disponibile sul sito del Soggetto gestore Mediocredito Centrale S.p.A. (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).
A seguito della presentazione della domanda, il Soggetto gestore provvede alla generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), che viene comunicato ai soggetti beneficiari, inclusi gli enti pubblici, i soggetti di natura privata che svolgono attività istituzionali a valenza pubblica e gli organismi di diritto pubblico, previa delega conferita secondo i modelli previsti dagli allegati al decreto.
Sotto il profilo soggettivo, è stabilito che ciascun soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione in qualità di soggetto singolo o di capofila di un progetto congiunto. Gli organismi di ricerca, invece, possono partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative dotate di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, fermo restando il limite di un progetto per ciascuna area tematica individuata dagli allegati n. 2 e n. 3 al DM 4 settembre 2025.
A completamento del quadro operativo degli Accordi per l’innovazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato e aggiornato al 7 gennaio 2026 le FAQ, fornendo chiarimenti interpretativi di particolare rilievo per i soggetti interessati alla presentazione delle domande.
Uno dei principali aspetti chiariti riguarda il cumulo delle agevolazioni. Le FAQ precisano che le agevolazioni concesse nell’ambito degli Accordi per l’innovazione non sono cumulabili con altri aiuti di Stato. Il cumulo è invece consentito con misure che non rientrano nella nozione di aiuto di Stato, nel rispetto del limite complessivo dei costi e delle spese effettivamente sostenute per il progetto.
Con riferimento alla partecipazione ai progetti, il Ministero chiarisce che un soggetto proponente non può assumere il ruolo di capofila in più di un progetto. Ciascuna impresa appartenente a un gruppo societario può, tuttavia, presentare una propria domanda di agevolazione. È inoltre ammessa la presentazione di progetti congiunti tra imprese associate o collegate, che possono essere realizzati attraverso forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’associazione temporanea di scopo o il raggruppamento temporaneo di imprese.
Le FAQ forniscono indicazioni anche in merito alla data di avvio del progetto, elemento rilevante ai fini dell’ammissibilità delle spese. In particolare, per avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento, quale l’ordine di beni strumentali o la sottoscrizione di obbligazioni contrattuali, ovvero la data di inizio dell’attività del personale interno dedicato al progetto, qualora antecedente.
Ulteriori chiarimenti riguardano la partecipazione degli organismi di ricerca, che possono prendere parte a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o unità organizzative dotate di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei limiti previsti per ciascuna area di intervento.
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