Accordo di ristrutturazione dei debiti e note di variazione Iva. Istruzioni dell’Agenzia

Pubblicato il 17 maggio 2021

L’Agenzia delle Entrate affronta la questione dell’emissione di note di variazione Iva con riferimento al caso di accordi di ristrutturazione dei debiti rispetto alle ordinarie procedure concorsuali.

In particolare, in presenza degli accordi, per il debitore sorge l'obbligo sia di registrare la nota di variazione in diminuzione regolarmente emessa e sia di procedere al riversamento della relativa imposta all'Erario, senza dover attendere l'adempimento finale degli accordi stessi.

Accordo di ristrutturazione dei debiti e procedure concorsuali ordinarie

Una società facente parte di un gruppo fa presente di avere sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei propri debiti, omologato dal Tribunale; chiede, pertanto, indicazioni sul comportamento da seguire tenendo conto che alcuni creditori hanno provveduto all’emissione delle note di variazione per il recupero dell’Iva versata.

L’Agenzia, con risposta n. 340 del 13 maggio 2021, ricorda che l'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, pur avendo molti punti di contratto con le normali procedure concorsuali, deve considerarsi differente.

Una di questa consiste nella possibilità in capo al cedente/prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione senza dover attendere la dichiarazione finale di infruttuosità della procedura - richiesta invece nelle ordinarie procedure concorsuali – ma a fronte della omologazione dell'accordo da parte del tribunale competente.

Accordo di ristrutturazione dei debiti: emissione nota di variazione

Dunque, in base alla nuova formulazione dell'articolo 19, comma 1, DPR 633/1972, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa – con la conseguenza che la maggiore imposta versata può essere detratta - entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Emessa la nota, l'imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento del cedente/prestatore.

Per quanto riguarda il cessionario/committente, a seguito dell’emissione della nota di variazione in diminuzione, è stato sostenuto che gli organi della procedura concorsuale sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; ciò, però, non determina l’ammissione del relativo credito IVA vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ma permette di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.

Tuttavia, tale indicazione non viene considerata con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Sussistendo tali patti, ribadisce l’Agenzia, vige l’obbligo del debitore:

Inoltre, si specifica che il dies a quo a decorrere dal quale ciascun creditore può legittimamente procedere all'emissione della nota di variazione (articolo 26, comma 2, del decreto IVA) è quello di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il cessionario/committente è esonerato dall'obbligo di registrazione delle note conseguenti agli stralci previsti negli accordi di ristrutturazione nel caso in cui i documenti di rettifica risultino emessi prima del decorso del dies a quo, ovvero dopo il decorso del termine previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto Iva.

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