Transazione fiscale e composizione della crisi d'impresa: vademecum delle Entrate

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Transazione fiscale e composizione della crisi d'impresa: vademecum delle Entrate

Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate un vademecum – sotto forma di circolare - attinente all’istituto della transazione fiscale nell’evoluzione seguente le modifiche apportate alla normativa fallimentare dalla legge n. 159/2020. Tali novità legislative sono entrate in vigore ai primi di dicembre 2020 e si è ritenuto necessario diffondere istruzioni, a mezzo di circolare n. 34 del 29 dicembre 2020, agli operatori al fine di garantire una tempestiva gestione delle procedure di composizione della crisi di impresa, vista anche l’attuale situazione di congiuntura economica.

In primis, sono coinvolti nella gestione di tali procedure gli imprenditori ed i professionisti.

L’Agenzia rammenta che l’istituto della transazione fiscale è inizialmente sorto per tutelare gli interessi erariali, ma si è poi evoluto contemplando anche la necessità di salvaguardare la continuità aziendale ed i relativi livelli occupazionali.

La transazione fiscale si configura come una particolare procedura transattiva tra Fisco e contribuente, che si pone nell’ambito del concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.  

La circolare, dopo un excursus normativo, pone l’attenzione sugli istituti cui il debitore può far ricorso, a seconda dei casi, ai fini della composizione della crisi d’impresa.

Composizione della crisi di impresa. Accordo di ristrutturazione

Attraverso l’accordo di ristrutturazione del debito l’imprenditore in stato di crisi può concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, le modalità attraverso le quali riportare l’attività aziendale ad una condizione di normalità.

Dopo essersi accordato con i creditori, l’imprenditore deve depositare la documentazione richiesta e chiederne l’omologazione al Tribunale. Qui entra in gioco il professionista, avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), LF, che deve redigere una relazione di accompagnamento alla domanda di omologa.

La relazione deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

In seguito alle norme da ultimo introdotte, il Tribunale può omologare l'accordo anche in caso di "mancanza di adesione" da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti di previdenza obbligatori quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale minima di consensi.

Composizione della crisi di impresa. Concordato preventivo

Si tratta di una procedura concorsuale che può essere utilizzata sia per superare lo stato di crisi (concordato in continuità) sia per procedere alla liquidazione (concordato liquidatorio).

Esso avviene in base all’approvazione della proposta del debitore da parte dei creditori, i quali manifestano la loro volontà secondo il criterio della maggioranza.

A differenza dell’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo è vincolante per tutti i creditori, compresi quelli dissenzienti, e permette di mantenere impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Anche in questo caso, a seguito della modifica recata dall’articolo 3, comma 1-bis, D.L. n. 125/2020 all’articolo 180, quarto comma, L.F., il Tribunale può omologare il concordato preventivo anche in caso di "mancanza di voto" da parte dell'Amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) quando:

  • l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze richieste;
  • la proposta di soddisfacimento dei crediti della predetta amministrazione appare, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, più conveniente rispetto alla liquidazione dell’impresa.

Composizione della crisi di impresa. Professionista attestatore

Nelle vicende suesposte è rilevante il ruolo del professionista attestatore cioè colui che attesta la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo. Inoltre, ha una funzione di rafforzare la credibilità degli impegni assunti dal debitore mediante il piano di risanamento dell’impresa.

A seguito delle novità recentemente approvate, come anticipato, la relazione di attestazione rappresenta uno degli elementi di cui può avvalersi il Tribunale per omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, anche in mancanza, rispettivamente, del voto o dell’adesione dell’Amministrazione finanziaria.

La circolare delle Entrate punta l’accento, visto il fondamentale ruolo di garanzia dell’attestatore, sui requisiti richiesti, primo fra tutti quello dell’indipendenza.

Introdotto dal Decreto Sviluppo – DL n. 83/2012 – esso prevede che il professionista attestatore non debba essere legato all’impresa, ovvero a coloro che hanno interesse alla riuscita dell’operazione (come i creditori del contribuente in crisi):

  • né da rapporti di natura personale;
  • né da rapporti di natura professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio.

Per evidenziare l’importanza di tale requisito, si specifica che, qualora durante il procedimento, venga accertato il difetto del presupposto dell’indipendenza, nonostante il professionista abbia rilasciato l’attestazione, oltre alle conseguenze di natura penale, si verificano altri effetti che compromettono la legittimità della procedura di composizione della crisi.

Infatti se la mancanza viene rilevata in sede di ammissione al concordato preventivo o di omologazione dell’accordo, la relazione di attestazione potrà essere invalidata dal giudice e dichiarata priva di efficacia, dando così luogo alla chiusura della procedura.

Altro punto rilevante attiene alle attività propedeutiche all’attestazione. Circa l’attendibilità dei dati contenuti nel piano oggetto di attestazione, l’attestatore verificherà il rispetto delle seguenti asserzioni:

  • Esistenza: verifica che una determinata attività o passività siano esistenti ad una certa data;
  • Diritti ed obblighi: appuramento che un'attività o una passività siano di pertinenza dell’azienda ad una certa data;
  • Manifestazione: controllo che un'operazione (o un evento) di pertinenza dell'azienda abbia avuto luogo nel periodo di riferimento;
  • Completezza: verifica che non vi siano operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un’adeguata base informativa;
  • Valutazione: appuramento che le attività o le passività siano contabilizzate a valori appropriati;
  • Misurazione: verifica che le operazioni siano correttamente contabilizzate ed i costi ed i ricavi imputati per competenza;
  • Presentazione e Informativa: verifica che una voce o un’operazione siano evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa.

Completano la circolare agenziale informazioni in merito all’attività di valutazione, da parte degli uffici, delle proposte presentate sia per quanto riguarda il concordato preventivo che gli accordi di ristrutturazione.

Qualora gli uffici concludano per l’inattendibilità del piano proposto, dovranno corredare il giudizio di manifesta inattendibilità o insostenibilità con una puntuale motivazione, che sia tale da individuare in maniera analitica le ipotesi, le prospettazioni e i dati ritenuti non attendibili.

Una parte del documento riguarda la condotta del contribuente: infatti si ritiene che certi comportamenti possano influenzare l’iter di valutazione della proposta, come, ad esempio, le attività distrattive o decettive tra cui:

  • aver simulato la cessione di asset aziendali a soggetti correlati;
  • aver compiuto atti liberali - come la remissione del debito - non giustificati da normali logiche di mercato;
  • aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti allo scopo di creare costi a carico dell’impresa.
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