Ace. Per i soggetti Irpef l'agevolazione è sul patrimonio netto a fine esercizio

Pubblicato il 08 marzo 2012 Il decreto del Ministero dell'economia concernente l’aiuto alla crescita economica (Ace), a favore delle imprese che rafforzano la propria struttura patrimoniale, di prossima pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, fornisce rilevanti delucidazioni sull'applicazione del beneficio.

La parte più interessante riguarda l'indicazione dei componenti che intervengono nella variazione del capitale proprio. Tra gli elementi positivi, oltre i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti e quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti, viene specificato che vi rientrano i conferimenti in denaro quali la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti devono risultare da una delibera di aumento di capitale assunta successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In generale, l'attenzione va posta, per individuare la base su cui calcolare il 3%, alle variazioni eseguite nel 2011, senza dare rilevanza al dato del capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010.

Per quanto riguarda i soggetti Irpef, l'Ace è applicabile prendendo a riferimento, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio. Da questo si scomputano le operazioni ritenute elusive nonché gli acquisti di partecipazioni e di aziende in società controllate.

A proposito di operazioni elusive che comportano riduzione dell'incremento Ace, il decreto attuativo specifica che l'acquisto di partecipazioni in società controllate produce la diminuzione solo se avviene all'interno di un gruppo.
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