Acquisto di immobile all’incanto. Dichiarazioni prima casa entro il decreto di trasferimento

Pubblicato il 29 luglio 2022

La controversia riguardante l’applicazione delle agevolazioni previste dal DPR n. 131/1986, nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata, relative agli sconti dalle imposte per la prima casa, giunge in Corte di cassazione per mano dell’Agenzia delle Entrate che ricorre contro la decisione della CTR.

Agevolazioni prima casa: necessarie le dichiarazioni

Nei fatti, tale consesso ha ritenuto spettante l’agevolazione prima casa in quanto il contribuente ha dimostrato di avere i requisiti per avvalersene. Questo ha acquistato una casa all’incanto e, ritendo di avere i requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa, ha pagato le imposte in misura ridotta. Seguiva l’accertamento da parte del Fisco per recuperare le imposte non versate.

Nel ricorso per Cassazione l’agenzia delle Entrate ha sostenuto che la CTR, nel ritenere applicabili gli sconti prima casa, non ha considerato che l’acquirente deve formalizzare le dichiarazioni richieste dalla norma agevolativa. Questo non è avvenuto né in sede di aggiudicazione e né in sede di registrazione dell’atto.

Agevolazioni prima casa e acqusito all'asta

L’ordinanza n. 23292 del 26 luglio 2022, pronunciata dalla sezione tributaria della Cassazione, ricorda che i benefici prima casa possono essere fruiti se il contribuente manifesti tale volontà, dichiarando espressamente di volersi stabilirsi nel Comune dove si trova l'immobile, di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili nello stesso Comune, di non avere già fruito dello stesso beneficio fiscale.

La pronuncia specifica che la detta manifestazione di volontà è richiesta anche quando l’acquisto avviene all’incanto; nello specifico, le dichiarazioni vanno rese prima che sia registrato il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale deve essere riconosciuta l'efficacia traslativa della proprietà del bene.

In conclusione, mancando le manifestazioni di volontà di fruire delle agevolazioni in discorso, la decisione della CTR va cassata e la causa può essere nel merito essendo incontroverso che la dichiarazione richiesta è giunta dopo il decreto di trasferimento.

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