Acquisto ramo d’azienda comprensivo di housing universitario: registro

Pubblicato il 03 marzo 2026

La risposta n. 60 del 2 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime applicabile ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo in caso di cessione di ramo d’azienda comprensivo di immobile destinato a housing universitario, ammesso ai finanziamenti previsti dall’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.

Principio affermato

L’esenzione prevista dal comma 10 dell’articolo 1-bis:

L’agevolazione non si estende all’intero compendio aziendale.

Normativa

L’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175), disciplina il nuovo piano di sviluppo dell’housing universitario.

Il comma 10 della citata disposizione prevede che:

L’agevolazione è subordinata:

Interpello: acquisizione ramo d’azienda per housing

L’istanza di interpello riguarda una società che intende:

  1. acquisire un ramo d’azienda avente ad oggetto attività alberghiera;
  2. destinare l’immobile incluso nel compendio aziendale a residenza universitaria;
  3. accedere al contributo previsto dal Decreto MUR 26 febbraio 2024, n. 481 (come aggiornato dal Decreto 31 maggio 2024, n. 764).

Il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda la possibilità di applicare l’esenzione fiscale all’intero atto di cessione del ramo d’azienda.

Imposta di registro per cessioni o rami di azienda

Per valutare la questione, l’Agenzia richiama l’articolo 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – TUR), come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.

Il comma 4 dell’articolo 23 stabilisce che, nelle cessioni di aziende o rami d’azienda, si applicano:

In assenza di ripartizione analitica, trova applicazione l’aliquota più elevata prevista per i beni trasferiti.

Esenzione solo sulla quota riferibile all’immobile

Nella risposta n. 60 del 2 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’agevolazione prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000:

L’esenzione, quindi, non si estende all’intero valore del ramo d’azienda, bensì:

Condizione essenziale: indicazione analitica del valore dell’immobile

Per poter applicare correttamente l’esenzione è necessario che:

In assenza di indicazione distinta del valore dell’immobile, il rischio è quello di non poter isolare la quota agevolabile, con possibili effetti negativi in sede di registrazione dell’atto.

In sintesi

La Risposta n. 60 del 2 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario, l’esenzione da imposta di registro e di bollo prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000:

  • è applicabile anche nell’ambito di un trasferimento aziendale;
  • opera esclusivamente sulla quota di corrispettivo riferibile all’immobile ammesso al finanziamento;
  • richiede una ripartizione analitica e documentata del prezzo.
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