Addizionale comunale sui diritti di imbarco, novità dal 1° luglio 2021

Pubblicato il 21 luglio 2021

L’articolo 6-quater del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, prevede che le somme derivanti dall’incremento dell’addizionale comunale vengano riscosse dalla società di gestione aereoportuale e a seguire vengano riversate dalla stessa all’Istituto Previdenziale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riscossione.

Tali somme sono destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale, nonché la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS).

Precedentemente l’Inps con la circolare n. 28 del 15 febbraio 2019, aveva fornito indicazioni sulla nuova ripartizione della misura dell’incremento addizionale comunale per l’anno 2019. Successivamente, il termine a partire dal quale le somme riscosse sarebbero state riversate interamente alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'Inps (GIAS) è stato differito al 1° gennaio 2020.

L’istituto previdenziale con la circolare 15 luglio 2021, n. 108,  fornisce le istruzioni operative e contabili in merito alle novità di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aereomobili introdotte dall’articolo 204 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 rubricata ““Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nuova ripartizione dal 1° luglio 2021

Dal 1° luglio 2021, le somme provenienti dall’incremento dell’addizionale comunale (pari a 3 euro) sono destinate nella misura del 50% alla GIAS e per il restante 50% al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aereoportuale, ai sensi dell’art. 204, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.

Si specifica che, ai sensi dell’art. 4, comma 75, Legge 28 giugno 2012, n. 92, la GIAS riceve già un importo pari a 2 euro a passeggero.

Pertanto a decorrere dal 1° luglio 2021, ai sensi del medesimo art. 204, la società di gestione aereoportuale dovrà riversare all’Inps le somme riscosse a titolo di incremento dell’addizionale. L’importo è pari a 5 euro, ripartito in:

Compilazione del flusso Uniemens

Per la compilazione del flusso Uniemens, le società di gestione aereoportuale dovranno esporre, quali importi a debito, le somme riguardanti gli imbarchi dal 1° luglio 2021 utilizzando il codice già in uso “M402”, avente il significato di “Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (Decreto Legge 7/2005 e Legge 92/2012)”.

Nello specifico, la società di gestione aereoportuale indicherà il codice causale “M402” nelle sezioni “AltrePartiteADebito” di “DenunciaAziendale”, indicando nell’elemento “SommaADebito” l’importo da versare.

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