Adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali

Pubblicato il 21 luglio 2014 A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di Confindustria, dell’Associazione generale cooperative italiane, di Confcooperative e di Legacoop, il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 21 del 17 luglio 2014, ha chiarito che:

- l’adesione ai Fondi bilaterali è prevista esclusivamente per le imprese con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito e dunque non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS (art. 3, comma 10, Legge n. 92/2012);

- in merito alle modalità e condizioni per l’istanza di accesso ai predetti Fondi, occorrerà rimettersi alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione.

L’interpello costituisce, per il Ministero, occasione per specificare che, stante il nuovo dettato normativo, le modalità e le condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali – e, in particolare, quelle concernenti le condizioni di accettazione dell’istanza stessa finalizzate a garantire la relativa copertura finanziaria – si possono ritenere oramai superate.
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