Adesione con scudo ai controlli

Pubblicato il 22 febbraio 2009 In merito al nuovo istituto della definizione degli inviti a comparire la circolare 4/E/2009 emessa dalle Entrate spiega che esso rappresenta una particolare specie dell’accertamento con adesione del contribuente caratterizzata dall’anticipazione della definizione alla fase dell’invito al contraddittorio con ambito applicativo che coincide con quello della definizione successiva all’instaurazione del contraddittorio. Conseguenza di ciò è che la definizione porta con sé tutti gli effetti connessi all’ordinaria definizione dell’accertamento con adesione in materia di imposte sui redditi e di Iva. Nell’articolo viene evidenziato, però, che il provvedimento di prassi potrebbe non aver sufficientemente fornito chiarimenti in merito allo “scudo” contro l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice: in caso di definizione l’ufficio, entro i termini di decadenza, può esercitare tale azione solo se sopraggiunge la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 77.469 euro. Tali soglie, al di sotto delle quali è impedito l’accertamento, non sono da prendere come franchigia. Infatti, nel caso di nuovi elementi che consentano di superare la preclusione l’accertamento sarà effettuato per intero.
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