Adesione senza nuove denunce

Pubblicato il 20 gennaio 2006

Il comma 516, dell'articolo unico della Finanziaria 2006, ha stabilito che l'accettazione della proposta di adeguamento escluda, per gli anni di imposta oggetto di definizione, la rilevanza, a qualsiasi effetto, delle eventuali perdite risultanti da dichiarazione, del riporto al periodo d'imposta che segue il credito Iva risultante dalla dichiarazioni, nonché del rimborso risultante dalle stesse. Ma, nulla è specificato su come debba prodursi la sterilizzazione degli effetti delle perdite e del credito Iva che si sono formati durante i periodi oggetto di definizione. L'intervento del direttore centrale dell'Accertamento dell'agenzia delle Entrate, Marco Di Capua, all'incontro con i dottori commercialisti organizzato dal Map (moduli di aggiornamento professionali) di Torino, ha svelato come l'Amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi intorno alle modalità che il contribuente deve seguire per rettificare l'utilizzo o il riporto a nuovo delle perdite e dei crediti Iva sorti negli anni 2003 e 2004. L'autorevole voce delle Entrate ha spiegato che il venir meno del credito Iva per le annualità 2003 e 2004 non comporta alcuna necessità di regolarizzare gli aspetti dichiarativi, poiché l'unico eventuale obbligo, che investe i crediti Iva, risiede nel versare l'imposta relativa a quelle annualità già compensata/rimborsata e/o di rinunciare alla stessa eccedenza Iva eventualmente chiesta a rimborso.  Per l'irrilevanza delle perdite, l'Agenzia (circolare n. 12/2003) ha puntualizzato che il contribuente dovrà rideterminare l'Irpef/Ires relativa alle annualità oggetto di pianificazione fiscale concordata, sterilizzando le perdite.

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