Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova
Pubblicato il 04 luglio 2025
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Il 1° luglio 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 23 giugno 2025, n. 98, che ratifica e dà esecuzione all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 31 ottobre 2024.
Tale accordo si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione bilaterale in ambito previdenziale, con l'obiettivo di garantire diritti pensionistici ai cittadini di entrambi i Paesi, anche in caso di mobilità internazionale.
L’accordo disciplina il riconoscimento reciproco dei periodi assicurativi e delle prestazioni previdenziali, stabilendo modalità operative per la loro esportabilità, totalizzazione e calcolo, nel rispetto delle normative interne e del diritto internazionale, incluso il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Ambito di applicazione
L'accordo riguarda le seguenti prestazioni previdenziali:
Per la Moldova.
- Pensione di vecchiaia
- Pensione di invalidità per malattia comune
- Pensione o indennità da infortunio sul lavoro o malattia professionale
- Pensione ai superstiti
Per l’Italia
- Prestazioni INPS: pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti
- Prestazioni INAIL: rendite da infortunio sul lavoro e malattie professionali
Sono espressamente escluse le prestazioni assistenziali non contributive, l'assegno sociale, le pensioni minime italiane e le pensioni speciali e anticipate moldave.
Campo di applicazione
L’accordo si applica a:
- persone soggette alla legislazione di uno o entrambi i Paesi;
- familiari e superstiti;
- rifugiati e apolidi legalmente residenti in uno dei due Stati.
Totalizzazione e diritto a prestazioni
È uno dei pilastri dell’accordo: consente a chi ha lavorato in entrambi i Paesi di sommare i periodi contributivi maturati separatamente, qualora questi non siano sufficienti da soli a far maturare un diritto.
Esempio: un cittadino moldavo ha lavorato 12 anni in Moldova e 6 anni in Italia. Senza l’accordo, non maturerebbe il diritto a pensione in Italia. Grazie alla totalizzazione, potrà ottenere una pensione pro-rata da entrambi gli Stati.
Inoltre, se un lavoratore raggiunge i requisiti per la pensione solo in base alla legislazione di uno Stato, riceverà la prestazione senza necessità di totalizzazione.
Calcolo delle prestazioni pro-rata
Quando si utilizza la totalizzazione, ogni Stato calcola una pensione teorica come se tutti i periodi fossero stati svolti nella propria giurisdizione, si applica un coefficiente di proporzionalità (pro-rata) rispetto ai periodi effettivi e, se applicabile, si considerano solo i redditi e contributi maturati localmente.
Norme sulla legislazione applicabile
In linea generale, si applica la legislazione del Paese in cui si svolge l’attività lavorativa.
Eccezioni
Lavoratori che possono mantenere l'iscrizione nel Paese di origine:
- Distaccati (fino a 24 mesi, prorogabili)
- Autonomi temporanei
- Trasporti internazionali
- Marittimi
- Diplomatici, consolari, pubblici impiegati
Esportabilità delle pensioni
Le pensioni erogate in virtù dell'accordo sono pagabili nel Paese di residenza del beneficiario. Ciò vale anche per coloro che risiedono stabilmente nel Paese diverso da quello che ha erogato la prestazione. Ad esempio, un pensionato INPS residente in Moldova continuerà a percepire la pensione italiana in euro, senza obbligo di rientro in Italia.
Protezione dei dati personali
L'allegato 1 dell'accordo stabilisce le clausole vincolanti sul trasferimento dei dati tra le istituzioni. Vengono garantiti:
- sicurezza del trattamento;
- esercizio dei diritti da parte degli interessati;
- riservatezza e tracciabilità.
Modalità di pagamento delle pensioni
Le prestazioni sono corrisposte nella valuta nazionale del Paese che effettua il pagamento; se il beneficiario risiede all’estero, il pagamento avviene in euro.
I tassi di cambio di riferimento sono:
- per l’Italia: Banca d’Italia;
- per la Moldova: Banca Nazionale di Moldova.
Se un Paese eroga una prestazione indebita, può richiedere il recupero tramite compensazione all’istituzione dell’altro Stato.
Entrata in vigore
L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla comunicazione ufficiale di ratifica da parte di entrambi gli Stati e ha durata illimitata, salvo disdetta da una delle Parti con un preavviso di almeno sei mesi.
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