Adozione o affidamento: indennità di 5 mesi anche per lavoratrici/lavoratori autonomi

Pubblicato il 12 gennaio 2013 L'Inps, con il messaggio n. 371 dell’8 gennaio 2013, recepisce la sentenza n. 257 del 19 novembre 2012 della Corte Costituzionale.

Pertanto, il periodo di spettanza dell’indennità di maternità/paternità nei casi di adozione ed affidamento preadottivo (anche internazionale) di minore, passa dai tre ai cinque mesi dall’ingresso in famiglia del minore anche per lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata.

Si ricorda che la Consulta, con la sentenza in oggetto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 2, del Dlgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata ex articolo 2, comma 26, della L 335/1995, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi.

L’estensione del periodo di congedo disposto dalla Consulta è applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti (situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione).

Ne consegue che:

- i rapporti non ancora esauriti dovranno essere nuovamente istruiti d’ufficio alla luce della nuova disciplina e, ove riscontrati i requisiti di legge, riliquidati;

- per le libere professioniste gli operatori di sede dovranno contattare i richiedenti per invitarli ad integrare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’astensione dal lavoro anche per il periodo ulteriore riconosciuto.
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