Adozione Gestione Separata

Pubblicato il 06 aprile 2016

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 che ha modificato il Testo Unico in materia di maternità e paternità, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 febbraio 2016 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2016 - ha modificato il DM 4 aprile 2002 per quanto concerne l’indennità di maternità spettante in caso di adozione ed affidamento alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

Più nello specifico il DM 24.2.2016 ha previsto che, in caso di adozione nazionale o internazionale e di affidamento preadottivo di un minore, le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata hanno diritto all'indennità di maternità per un periodo di cinque mesi, secondo le modalità previste dall'art. 26, commi 2, 3 e 5, D.Lgs. n. 151/2001.

Spetterà sempre all'Ente autorizzato, che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale, certificare la data di ingresso del minore e l'avvio presso il Tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo.

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