Adozioni. Indennità alle professioniste senza discrimine

Pubblicato il 23 ottobre 2015

La Corte costituzionale, con sentenza n. 205 del 22 ottobre 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione relativa alla tutela e sostegno della maternità e della paternità nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l’indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

La norma in oggetto è contenuta nell’articolo 72 del Decreto legislativo n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), nella versione antecedente alle novità introdotte dall’art. 20 del Decreto legislativo n. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).

Il relativo giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Tribunale ordinario di Verbania per asserito contrasto della previsione di specie al fondamentale canone di eguaglianza e al principio di tutela della maternità e dell’infanzia.

Rilievi a cui hanno aderito i giudici della Consulta secondo i quali la normativa censurata si discosta proprio dai principi costituzionali richiamati.

Disciplina in contrasto con i principi di eguaglianza e di tutela della maternità

La disciplina in oggetto – si legge nel testo della decisione - nel negare l’indennità di maternità soltanto alle madri libere professioniste che adottino un minore di nazionalità italiana, quando il minore abbia già compiuto i sei anni di età, si pone “in insanabile contrasto con il principio di eguaglianza e con il principio di tutela della maternità e dell’infanzia, declinato anche come tutela della donna lavoratrice e del bambino”.

La Corte costituzionale ha, peraltro, ricordato come la disciplina in esame continui a subordinare il godimento dell’indennità a un limite solo per tale fattispecie, in un contesto generale in cui il medesimo limite è stato già superato dal legislatore per le madri lavoratrici dipendenti dalla Legge n. 244/2007, e dalla Consulta medesima con la sentenza n. 371 del 2003 relativamente alle madri libere professioniste che privilegino l’adozione internazionale.

In definitiva, la singolarità del trattamento riservato alla libera professionista che opti per l’adozione nazionale risulta priva di ogni giustificazione razionale, “idonea a dar conto del permanere, soltanto per questa fattispecie, di un limite rimosso per tutte le altre ipotesi”.

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