Adozioni, ricorsi a due vie

Pubblicato il 11 settembre 2008
La Cassazione, con sentenza n. 22638 dell'8 settembre 2008, ha precisato che, in materia di adozione, i ricorsi contro le dichiarazioni dello stato di adottabilità, depositate prima del 30/06/2007, andranno ancora presentati innanzi al Tribunale, mentre quelli successivi a tale data seguiranno le nuove regole e dovranno attivarsi innanzi alla Corte d'Appello. E' stato così accolto il ricorso di una mamma che si era vista bocciare la procedura in opposizione alla dichiarazione di adottabilità dei propri figli, in quanto la stessa si era rivolta al Tribunale e non alla Corte d'Appello, come invece previsto dal nuovo sistema normativo. La Corte di legittimità ha ribaltato la decisione di merito spiegando come, in realtà, l'entrata in vigore dell'art. 16 della legge 149/2001, che prevede l'impugnabilità del provvedimento innanzi alla Corte d'Appello, è rimasta sospesa in forza delle disposizioni transitorie che hanno visto slittare il termine di efficacia della norma fino al 30/06/2007. Nel caso in esame, poiché il provvedimento di adottabilità era precedente al luglio 2007, non era applicabile il nuovo regime processuale impugnatorio.
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