Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

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Il 16 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E, che fornisce un quadro operativo chiaro per le piccole imprese italiane che intendono applicare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, entrato in vigore il 1° gennaio 2025. Questo regime, istituito dal Decreto legislativo n. 180/2024, recepisce la Direttiva UE 2020/285 e la Direttiva UE 2022/542, modificando le disposizioni precedenti in merito al trattamento IVA per le piccole imprese che operano oltre confine.

Le istruzioni fornite dalla circolare hanno lo scopo di armonizzare e uniformare l'applicazione del regime tra gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, in modo da garantire coerenza nell'interpretazione delle nuove disposizioni. A quasi un anno dall'introduzione della normativa, l'Agenzia delle Entrate ha, così, voluto chiarire e definire gli aspetti operativi legati all'accesso al regime, alle comunicazioni da effettuare e agli adempimenti periodici per le imprese che aderiscono alla franchigia.

Di seguito si analizzano le principali novità in materia di estensione dell’ambito soggettivo, di comunicazione preventiva e attribuzione del suffisso EX.

Il regime transfrontaliero di franchigia: evoluzione del quadro normativo

Il quadro normativo del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, è stato definito dal Decreto legislativo n. 180/2024, che ha recepito le direttive europee (UE) 2020/285 e (UE) 2022/542, introducendo significative modifiche rispetto alla normativa precedente.

Fino al 31 dicembre 2024, il regime di franchigia IVA era riservato solo alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l'IVA era dovuta. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la franchigia è estesa anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da operatori stabiliti in un altro Stato membro, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla normativa UE.

Il nuovo regime si applica alle piccole imprese che non superano determinate soglie di volume d'affari stabilite e prevede l’obbligo di inviare una comunicazione preventiva per accedere all’esenzione.

La disciplina è stata recepita nel Titolo V-ter del Dpr 633/1972, che stabilisce regole distinte per l’applicazione del regime di franchigia IVA:

  • la Sezione II riguarda l’applicazione del regime ai soggetti stabiliti in altri Stati membri della UE,
  • la Sezione III regola l’applicazione del regime per le imprese italiane che intendono fruire della franchigia in altri Stati membri.

Questo regime si affianca al regime forfetario nazionale e vuole semplificare gli adempimenti fiscali per le piccole imprese operanti oltre confine, armonizzando le norme fiscali all'interno dell'UE e riducendo la burocrazia per le piccole realtà imprenditoriali.

Regime di franchigia per le imprese italiane che operano in altri Stati membri UE

La circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025 fornisce indicazioni operative sul regime di franchigia IVA per le imprese italiane che intendono applicarlo in altri Stati membri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di semplificare le operazioni transfrontaliere e garantire una gestione fiscale uniforme tra gli Stati membri.

Nello specifico, nel punto 1.4 del documento di prassi si forniscono importanti indicazioni per le imprese italiane che vogliono adottare il regime di franchigia Iva al di fuori dell’Italia, con particolare riferimento alla comunicazione trimestrale, al superamento delle soglie di volume d'affari, alla cessazione volontaria o obbligatoria dal regime e alla gestione dei periodi di quarantena per il rientro nel regime.

L’Agenzia delle Entrate gioca un ruolo centrale nella gestione delle comunicazioni e nella disattivazione del suffisso "EX", garantendo un'applicazione uniforme e coerente delle normative europee.

E’, pertanto, specificato quanto segue.

Comunicazione trimestrale

Le imprese italiane che applicano il regime di franchigia in altri Stati membri sono obbligate a presentare una comunicazione trimestrale per informare l'Agenzia delle Entrate sulle operazioni effettuate. Le novità principali riguardano:

  • comunicazione correttiva. Se un errore è stato commesso nella comunicazione originaria, o se alcune operazioni sono venute meno, è possibile inviare una comunicazione correttiva fino a tre anni dalla scadenza del trimestre di riferimento. In tale caso, l'ultima comunicazione presentata sostituisce le precedenti;
  • settorializzazione delle operazioni. Quando uno Stato membro prevede soglie di franchigia differenziate per settore, l’impresa deve indicare distintamente il valore delle operazioni per ciascun settore di attività. La comunicazione deve essere dettagliata, utilizzando più righi e moduli se necessario, per ogni settore con una soglia differenziata.

Superamento delle soglie di volume d'affari

Se l’impresa italiana supera la soglia di 100.000 euro di volume d'affari annuo nell'Unione Europea, è obbligato a trasmettere una comunicazione entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui ha avuto luogo l'operazione che ha determinato il superamento della soglia. In questa comunicazione, l’impresa deve riportare:

  • la data del superamento della soglia;
  • il valore delle operazioni effettuate nel trimestre in corso fino alla data di superamento della soglia.

Cessazione dal regime di franchigia

L'adesione al regime di franchigia può cessare in due modalità: volontaria o obbligatoria.

  • volontaria se l’impresa italiana decide di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati membri, deve inviare un aggiornamento della comunicazione preventiva. La cessazione avrà effetto dal primo giorno del trimestre successivo alla comunicazione, salvo casi particolari;
  • obbligatoria se l’impresa supera le soglie di franchigia previste dallo Stato di esenzione o se tale Stato comunica che le condizioni per l’applicazione della franchigia non sono più soddisfatte, la cessazione è immediata. In caso di superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione Europea, l’impresa cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione a partire dalla data dell’operazione che ha superato tale soglia.

Comunicazione e cessazione del regime in caso di superamento della soglia

Se un’impresa italiana supera la soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell’Unione Europea:

  • cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati membri in cui operava sotto tale regime;
  • deve applicare il regime IVA ordinario a partire dalla data dell’operazione che ha causato il superamento della soglia, e inviare una comunicazione trimestrale in cui sono riportati i dettagli delle operazioni effettuate fino a tale data;
  • in caso di superamento della soglia, l’impresa non può più beneficiare del regime di franchigia in nessuno degli Stati di esenzione dell’Unione Europea, ma può continuare ad applicare il regime forfetario, se ne sussistono le condizioni.

Cessazione dell’attività e disattivazione del suffisso "EX"

L'Agenzia delle Entrate provvede alla disattivazione del suffisso "EX" quando il regime di franchigia non è più applicabile. Ciò avviene in caso di cessazione dell’attività o quando l’impresa non ha effettuato operazioni rilevanti per un lungo periodo. In questi casi, l'Agenzia può procedere alla disattivazione del suffisso "EX" dopo otto trimestri civili consecutivi senza operazioni rilevanti, o in base alle altre informazioni in suo possesso.

Periodo di quarantena per il rientro nel regime

Se un’impresa decide di uscire volontariamente dal regime di franchigia e successivamente desidera rientrarvi, è tenuta a rispettare un periodo di quarantena, che può variare da Stato a Stato. Durante questo periodo, l'impresa non potrà beneficiare del regime di franchigia in quegli Stati di esenzione. Il periodo di quarantena è stabilito dal singolo Stato membro e può durare diversi anni.

Regime di franchigia applicato in Italia da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri UE

Il regime di franchigia IVA applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea (regime di franchigia per i soggetti non stabiliti) è stato introdotto con l’obiettivo di garantire parità di trattamento tra le piccole imprese italiane e quelle europee. Tale regime è disciplinato dall'articolo 70-quaterdecies del Decreto IVA, che stabilisce le condizioni di ammissione, le modalità di applicazione e le cause di cessazione del regime (punto 1.5 della circolare).

Ambito soggettivo e condizioni di ammissione

Per beneficiare del regime di franchigia in Italia, i soggetti passivi non stabiliti devono soddisfare una serie di condizioni, similmente a quanto previsto per i soggetti stabiliti in Italia nel contesto del regime forfetario. Le principali condizioni per l'ammissione sono le seguenti.

  1. Volume d'affari annuo: il volume d'affari realizzato nell'anno civile precedente deve essere inferiore a 100.000 euro nell'Unione Europea e a 85.000 euro in Italia o a una soglia minore, se stabilita da leggi specifiche (come la legge di stabilità 2015).
  2. Volume d'affari corrente: durante l’anno civile in corso, fino al momento della presentazione della comunicazione preventiva, il volume d'affari nell’Unione Europea non deve superare 100.000 euro.
  3. Comunicazione preventiva: il soggetto deve inviare una comunicazione preventiva al proprio Stato di stabilimento, chiedendo di applicare il regime di franchigia in Italia.
  4. Identificazione con suffisso EX: il soggetto passivo deve essere identificato con il suffisso "EX" nel suo Stato di stabilimento, ma, nel caso in cui sia debitore d’imposta in Italia (per esempio, per acquisti intracomunitari o operazioni in reverse charge), deve essere identificato ai fini IVA anche in Italia.

Decorrenza e adempimenti

  • Decorrenza del regime. Il soggetto passivo può applicare il regime di franchigia a partire dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione di attribuzione del numero identificativo EX dal proprio Stato di stabilimento. Se il soggetto è già identificato in Italia ai fini IVA per altre operazioni, il numero di partita IVA viene cessato esclusivamente per quanto riguarda le operazioni attive in regime di franchigia.
  • Esclusioni da adempimenti IVA. Analogamente ai soggetti italiani che applicano il regime forfetario, i soggetti non stabiliti che applicano il regime di franchigia sono esonerati da tutti gli adempimenti IVA, ad eccezione di:
    • Certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.
    • Emissione della fattura, che può essere semplificata in determinati casi.

Comunicazioni trimestrali

Il soggetto passivo non stabilito deve inviare comunicazioni trimestrali al proprio Stato di stabilimento. Se non lo fa, è obbligato a identificarsi in Italia e a presentare la dichiarazione IVA annuale. L'Agenzia delle Entrate, se riceve due segnalazioni consecutive di mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali da parte dello Stato di stabilimento, comunicherà al soggetto che deve identificarsi in Italia per adempiere ai propri obblighi IVA.

La mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali non comporta la fuoriuscita dal regime di franchigia, ma implica la perdita delle semplificazioni amministrative, con conseguenti obblighi di fatturazione e dichiarativi.

Cessazione dal regime di franchigia

Le cause di cessazione dal regime di franchigia sono distinte tra cessazione volontaria e cessazione obbligatoria.

  • Cessazione volontaria: Se un soggetto non stabilito decide di non avvalersi più del regime di franchigia in Italia, deve comunicarlo al proprio Stato di stabilimento. La cessazione del regime ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo alla comunicazione. Se il soggetto decide di rientrare nel regime di franchigia in Italia, deve attendere un periodo di quarantena triennale prima di poter riapplicare il regime.
  • Cessazione obbligatoria: Il regime di franchigia cessa automaticamente in caso di:
    • Superamento della soglia di 85.000 euro di volume d'affari annuo in Italia.
    • Superamento della soglia di 100.000 euro di volume d'affari nell'Unione Europea.
    • Perdita dei requisiti richiesti dal proprio Stato di stabilimento.

In caso di cessazione obbligatoria, il soggetto passivo deve identificarsi in Italia e assoggettare le operazioni a IVA ordinaria, nonché adempiere agli obblighi IVA previsti dalla normativa italiana.

Riammissione al regime di franchigia

Nel caso di cessazione dal regime, se il soggetto passivo vuole nuovamente avvalersi del regime di franchigia in Italia, deve rispettare il periodo di quarantena previsto, che può essere di due anni. La riammissione avverrà solo dopo questo periodo, previa comunicazione preventiva al proprio Stato di stabilimento.

Coordinamento con il regime forfetario e controlli amministrativi

Il regime di franchigia IVA, sia nazionale che transfrontaliero, è stato progettato per integrarsi con il regime forfetario, già utilizzato dalle piccole imprese italiane.

La circolare n. 13/E/2025 chiarisce come i soggetti che aderiscono al regime forfetario possano beneficiare anche del regime transfrontaliero di franchigia, estendendo le semplificazioni IVA non solo alle operazioni nazionali, ma anche a quelle internazionali. Questo coordinamento permette alle piccole imprese di ridurre ulteriormente gli adempimenti fiscali, godendo di un trattamento semplificato che si estende oltre i confini nazionali, pur mantenendo le regole ordinarie per alcune operazioni specifiche (come gli acquisti intracomunitari e il reverse charge).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre ribadito che i controlli sull’applicazione di questi regimi verranno effettuati tramite la cooperazione amministrativa tra Stati membri dell'Unione Europea, garantendo il rispetto delle normative fiscali sia nazionali che europee. Questo sistema di monitoraggio contribuirà a evitare abusi e a favorire un'applicazione uniforme delle disposizioni, creando un ambiente fiscale trasparente e armonizzato per le piccole imprese che operano a livello internazionale.

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