Aerazione del ristorante troppo rumorosa? Condanna penale per la titolare

Pubblicato il 27 giugno 2017

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha confermato la colpevolezza dell’amministratrice unica di un esercizio pubblico – ristorante, per la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., per aver permesso (o comunque non impedito) che l’impianto di aerazione del proprio locale superasse il limite differenziale di cui all'art. D.p.c.m. 14 novembre 1997, tale quindi da arrecare disturbo al riposo ed all'occupazione degli altri residenti.

Respinte dunque le censure della titolare, secondo cui si sarebbe nella specie verificato solo il superamento delle soglie differenziali (senza che fosse provato il disturbo alle occupazioni ed il riposo); sicché si sarebbe dovuta riconoscere soltanto la violazione amministrativa di cui di cui all'art. 10 Legge n. 447/1995 e non anche l’illecito penale.

Ricorre la fattispecie di cui all'art. 659 c.p. – ribatte in proposito la Corte con sentenza n. 31279 del 22 giugno 2017 – quando il fatto costitutivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al mero superamento dei limiti di rumore. Ed è proprio quanto avvenuto nel caso de quo, laddove appunto non si ha a che fare con un’attività in sé rumorosa e come tale sottoposta al rispetto di specifiche normative in materia di emissioni sonore, ma con un’attività di diversa natura, in sé lecita, nel corso della quale si è arrecato disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, nei termini oggettivi riscontrati dai giudici di merito (e quindi non più censurabili in sede di legittimità).

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy