In seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 56/2017, integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 50/2016 (codice appalti), l’Autorità nazionale anticorruzione – come reso noto con comunicato del 29 settembre 2017 - ha apportato delle modifiche alle Linee guida n. 7, ossia, le “Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal Consiglio Anac con delibera n. 235 lo scorso 15 febbraio 2017.
Tra le principali novità, si segnalano i punti 5.7 e 8.8. Linee guida n. 7, disciplinanti gli affidamenti pregressi nei casi in cui l’Autorità, accertata l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’in house, dispone la mancata iscrizione o la cancellazione dall'Elenco. Nella versione attuale - a seguito delle modifiche - è previsto, in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante, quello di cui all'art. 211, commi 1-bis e 1-ter del codice appalti. Ed ancora, il punto 7.1 è stato integrato con la seguente previsione: “In caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull'organismo in house”.
Infine, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è posticipato al 30 ottobre 2017.
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