Affidamento in prova anche senza integrale risarcimento del danno

Pubblicato il 08 agosto 2015

Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 34663 del 7 agosto 2015 - il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova.

Il principio è stato enucleato dai giudici di legittimità nell’ambito di una vicenda in cui un soggetto condannato si era visto concedere l’affidamento in prova ai servizi sociali con la prescrizione, tra l’altro, dell’obbligo all’integrale risarcimento del danno riportato dalla persona offesa.

L’uomo - a cui ha dato ragione la Suprema corte - si era opposto a detta statuizione lamentando che l’organo giudicante non aveva considerato come fosse consentito con il provvedimento di ammissione al beneficio imporre al condannato di tenere condotte riparatorie e risarcitorie, ma ciò in relazione alle condizioni economiche dell’obbligato e senza che fosse possibile stabilire, in caso di mancato adempimento, la sospensione o la revoca automatica del beneficio.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy