Il Consiglio nazionale forense ha trasmesso all’ANAC il parere dallo stesso adottato sullo schema di “Linee guida per l’affidamento dei servizi legali” messo a punto dall’Autorità e trasmesso al Cnf il 20 ottobre 2017.
Secondo quanto convenuto dal Consiglio nella seduta ammnistrativa del 15 dicembre 2017, i servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l’intuitus personae e su base fiduciaria. Questo in conformità con le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e alla disciplina contenuta nel medesimo Decreto legislativo n. 50/2016.
Si tratta dei servizi di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, di consulenza legale, di servizi di certificazione e autenticazione di documenti, di servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o di altri servizi legali connessi all'esercizio dei pubblici poteri.
Per contro, gli “altri servizi legali” devono essere affidati mediante un procedimento comparativo di evidenza pubblica semplificato, per come anche sottolineato dal giudice amministrativo in una recente decisione (Tar Puglia n. 1289/2017) a conferma dell’orientamento del Consiglio di stato n. 2730/2012.
Il parere, trasmesso con lettera del CNF del 21 dicembre 2017, si conclude con l’auspicio che i particolari rilievi espressi, in un’ottica di collaborazione istituzionale, “possano essere oggetto di adeguata considerazione” da parte dell’Autority, al fine dell’adozione della versione definitiva delle Linee guida in oggetto.
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