Affidamento singoli incarichi di difesa, non è appalto di servizi legali

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Affidamento singoli incarichi di difesa, non è appalto di servizi legali

Camera amministrativa, legittimata ad impugnare l’avviso pubblico

Il Tar per la Puglia, Seconda Sezione, ha ritenuto la Camera Amministrativa legittimata ad impugnare l’avviso pubblico con cui un Comune aveva indetto una procedura di formazione di un elenco di avvocati o associazioni di avvocati, in sezioni distinte per discipline (diritto amministrativo, civile, penale, tributario, del lavoro) da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali. In particolare, è stato rilevato che la Camera amministrativa ed i suoi organi hanno titolo ad impugnare l’avviso in questione, in quanto portatori degli interessi coinvolti nell’affidamento di incarichi professionali sulla base della maggiore specializzazione settoriale degli avvocati che aspirano ad essere iscritti alla sezione degli avvocati amministrativisti.

Nel merito, il Tribunale amministrativo ha rilevato che la procedura di cui all’avviso pubblico aveva ad oggetto l’affidamento di specifici incarichi di difesa in giudizio e come tale, non era riconducibile – secondo quanto addotto dalla Camera ricorrente – all’appalto di servizi legali disciplinato dal codice dei contratti pubblici ratione temporis vigente.

La giurisprudenza maggioritaria, difatti, ritiene che il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica, in ragione del fatto che l’assunzione della difesa di parte in sede processuale è caratterizzata dall’aleatorietà del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali delle prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari secondo la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Selezione del difensore, in base a criteri predeterminati, oggettivi e ripetibili

Cionondimeno, venendo in rilevo atti di disposizione di risorse pubbliche, l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, pur non essendo soggetta all’obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, deve essere condotta nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da soddisfare. Si tratta, come è evidente, di una procedura selettiva assimilabile a quella prescritta dall’art. 97 della Costituzione per l’accesso ai pubblici impieghi, che richiede una selezione sulla base di criteri predeterminati, oggettivi e “ripetibili” in sede di controllo dell’iter motivazionale.

Ora nel caso di specie, conclude il Tar Puglia con sentenza n. 1289 dell’11 dicembre 2017, appare evidente che i criteri individuati dal bando in questione, presentino una tale genericità da rendere plausibile il rilievo che, di fatto, la selezione sarebbe fondata sull’individuazione dell’offerta più bassa. Ciò è chiaramente in contrasto con la tutela dell’interesse pubblico, a cui la predeterminazioni di criteri certi ed obiettivi è preposta.

 

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