Agenti “organizzati” con Irap

Pubblicato il 28 maggio 2009 Le Sezioni unite della Cassazione civile intervengono con quattro pronunce (sentenze 12108/09, 12109/09, 12110/09 e 12111/09) in merito all’assoggetabilità Irap per agenti di commercio e promotori finanziari. Nelle sentenze, con il chiarimento che le categorie citate devono pagare l’Irap solo nella sussistenza dell’autonoma organizzazione, si risolve la controversia sorta in seno alla sezione tributaria che vedeva alcune sentenze sostenere per agenti e promotori finanziari l’assoggettabilità all’imposta sempre e comunque. Per la soluzione al problema, spiegano i giudici delle Sezioni unite, si deve prendere a riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001, nella quale è affermato che bisogna considerare la sussistenza di requisiti minimi perché si possa parlare di impresa. Infatti, la Consulta poneva la questione della distinzione tra attività d’impresa e lavoro autonomo, spiegando che senza attività d’impresa l’assoggettamento ad Irap colpirebbe una base imponibile fittizia e ed un fatto non reale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dimissioni per fatti concludenti: la parola al tribunale di Ravenna

15/12/2025

CCNL Igiene ambientale - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

15/12/2025

Igiene ambientale. Rinnovo Ccnl

15/12/2025

Saldo IMU 2025 in scadenza

15/12/2025

Terzo settore e IVA: le novità del decreto

15/12/2025

Cessione della clientela: quale tassazione applicare?

15/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy