Agenzia Entrate, nuovi codici tributo per il recupero di addizionali e crediti d'imposta

Pubblicato il 13 luglio 2015

L'Agenzia delle Entrate, per tener conto di alcune modifiche normative e consentire l'iscrizione a ruolo di imposte e il recupero coattivo di tributi e altri debiti maturati con il Fisco, insieme ai relativi interessi e sanzioni, ha istituito 9 nuovi codici tributo.

Lo ha fatto con la risoluzione n. 64 del 10 luglio 2015, nella quale vengono individuati 3 gruppi da tre codici tributo da utilizzare rispettivamente per la riscossione, tramite ruolo, dell’addizionale sui compensi corrisposti tramite bonus e stock options, del credito d’imposta per la promozione all’estero dell’agroalimentare italiano e dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi.

Stock option e bonus

I codici tributo per la riscossione, a mezzo ruolo, unitamente ai relativi interessi e sanzione, dell’addizionale del 10%, trattenuta dallo stesso sostituto d’imposta al momento del pagamento del compenso, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Dl 78/2010, sono:

1059” (addizionale)

105B” (interessi)

105C” (sanzione).

Agroalimentare

I codici per recuperare, tramite ruolo, il credito d’imposta (pari al 50% del valore degli investimenti in attività dirette in altri Stati) riconosciuto alle aziende produttrici del settore agroalimentari, che effettuano investimenti per promuovere il made in Italy all’estero, sono:

6825” (credito imposta)

682M” (interessi)

682N” (sanzioni).

Redditi diversi

I codici per la riscossione, a mezzo ruolo, dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi previsti dall’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Tuir, e in base all’articolo 3, commi 15 e 16, del Dl 89/2014, sono:

1133” (imposta sostitutiva)

113I” (interessi)

113S” (sanzione).

La risoluzione 64/E/2015 si conclude apportando alcune modifiche a codici tributo esistenti, che riguardano i settori petrolifero e del gas, oltre che aggiungendo esplicitamente la Valle d’Aosta alla descrizione del codice 132A, utilizzato per le ritenute sulle indennità di fine rapporto di lavoro corrisposte dai sostituti domiciliati in Sicilia, Sardegna e, ora, appunto anche della Valle d’Aosta

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