La Misura PN RIC – Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)” prevede un insieme articolato di requisiti soggettivi e oggettivi che le imprese devono rispettare per accedere alle agevolazioni concesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Tali requisiti incidono in modo diretto sia sulla ammissibilità delle istanze sia sulla corretta impostazione del progetto di investimento, rendendo necessaria una puntuale verifica preliminare da parte dei soggetti proponenti e dei professionisti coinvolti.
Il Mase – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica – ha puntualizzato nelle Faq del 20 gennaio 2026 specifici punti importanti. Tra questi:
Ai fini dell’accesso alla Misura PN RIC, l’unità produttiva è definita come la struttura, o complesso di strutture, nella quale il soggetto proponente esercita stabilmente un’attività economica di produzione di beni o di erogazione di servizi, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
L’unità produttiva:
Non sono ammissibili più istanze presentate dal medesimo soggetto sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, al fine di evitare il frazionamento artificioso degli interventi.
Piena disponibilità dell’unità produttiva
Il soggetto proponente deve dimostrare, alla data di presentazione dell’istanza, la piena disponibilità giuridica dell’unità produttiva oggetto dell’investimento.
Sono considerati titoli idonei:
Non costituisce titolo valido:
In presenza di superfici pertinenziali comuni (ad esempio tetti o parcheggi condominiali), la disponibilità deve risultare da specifici atti autorizzativi o contrattuali, da richiamare espressamente nella Relazione Tecnica asseverata.
Titolarità del POD
Un requisito essenziale di ammissibilità è la titolarità del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) in capo al soggetto proponente.
In particolare:
Eventuali variazioni successive del codice POD (ad esempio per ricodifiche del gestore di rete) devono essere tempestivamente comunicate al GSE, fermo restando il mantenimento della continuità funzionale dell’unità produttiva.
Localizzazione territoriale
La Misura PN RIC è territorialmente circoscritta. L’unità produttiva deve essere ubicata:
La sede legale dell’impresa può essere ubicata anche in una Regione diversa, purché l’unità produttiva interessata dall’intervento rispetti i requisiti territoriali sopra indicati.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente connesse alla realizzazione dell’impianto FER, purché:
In particolare, rientrano tra le spese ammissibili:
Spese non ammissibili
Le FAQ del 20 gennaio 2026 individuano una serie di esclusioni esplicite, tra cui:
Tali esclusioni rispondono all’esigenza di garantire che l’agevolazione sostenga esclusivamente investimenti diretti e strutturali dell’impresa beneficiaria.
Le agevolazioni della Misura PN RIC sono soggette al divieto di doppio finanziamento, ai sensi dell’articolo 63, comma 9, del Regolamento (UE) 2021/1060.
Inoltre, i progetti:
Agevolazioni non cumulabili
Il contributo PN RIC non è cumulabile, per gli stessi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche che costituiscono aiuti di Stato, tra cui:
Agevolazioni cumulabili
È invece ammesso il cumulo con agevolazioni non qualificabili come aiuti di Stato, a condizione che:
Rientra in tale ambito, ad esempio, il credito d’imposta Transizione 5.0, fermo restando il rispetto della disciplina specifica che lo regola.
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