Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno stabilito le misure di agevolazione fiscale per l’anno 2025 a beneficio degli operatori del trasporto merci su strada, riguardanti le deduzioni forfettarie delle spese prive di documentazione.
Il Mef, con comunicato n. 63 del 13 giugno 2025, avvisa che l’importo delle deduzioni forfettarie per le spese non supportate da documentazione (come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir) destinate agli autotrasportatori, sarà pari a 48 euro per il periodo di imposta 2024.
Questa agevolazione può essere applicata una sola volta al giorno, per ciascuna giornata lavorativa in cui si effettuano trasporti, senza tener conto del numero di tragitti compiuti.
Anche i trasporti realizzati direttamente dal titolare dell’impresa all’interno del Comune dove si trova la sede aziendale danno diritto alla deduzione, ma in misura ridotta al 35% rispetto a quella prevista per i trasporti effettuati fuori dal Comune.
Relativamente alla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la deduzione forfettaria relativa ai trasporti svolti personalmente dall’imprenditore deve essere indicata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2025 PF e SP. Nello specifico:
I codici fanno riferimento, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti effettuati entro i confini comunali dove ha sede l’attività e a quella per i trasporti realizzati al di fuori di tale area.
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