Agevolazioni per motori elettrici nautici: modalità di erogazione

Pubblicato il 03 settembre 2025

Il decreto direttoriale del 1° settembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) si colloca nel quadro delle politiche di valorizzazione e tutela del made in Italy e, nello specifico, della transizione ecologica nel settore della nautica da diporto.

L’articolo 13 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 – “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” – istituisce un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2024.

L’obiettivo è incentivare la sostituzione dei motori endotermici a carburante fossile con motori ad alimentazione elettrica, favorendo così la riduzione delle emissioni e l’innovazione tecnologica nel comparto nautico.

La norma prevede che le modalità di erogazione siano stabilite con decreto interministeriale, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Per l’attuazione sono stati emanati:

Nautica da diporto sostenibile: proroga al 1° ottobre 2025 per le domande di agevolazione

È stata concessa una terza proroga per la presentazione delle domande di agevolazione destinate a sostenere la transizione ecologica nella nautica da diporto.

Il nuovo termine fissato per l’invio delle richieste è il 1° ottobre 2025.

Beneficiari del contributo a fondo perduto

Il decreto del 1° settembred 2025 dispone formalmente la concessione delle agevolazioni economiche previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2024.

I beneficiari sono i soggetti elencati nell’Allegato A al DD 1° settembre 2025.

Le spese che danno diritto al contributo sono quelle ritenute ammissibili a seguito delle verifiche istruttorie effettuate.

Verifiche preliminari all’erogazione

Prima di procedere a qualunque erogazione di contributi, è obbligatorio effettuare una verifica di regolarità.

Questa verifica riguarda le dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa).

L’esito positivo di tali controlli è condizione indispensabile: senza di esso, non si può procedere al pagamento del contributo.

Si tratta quindi di una fase di controllo formale e sostanziale della veridicità e regolarità delle informazioni fornite dai soggetti ammessi al beneficio.

Obblighi dei beneficiari del contributo

Chi ottiene il contributo deve rispettare una serie di impegni.

Richiesta di pagamento

Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto che concede l’aiuto, deve presentare la richiesta di erogazione seguendo la procedura stabilita dal decreto direttoriale. Questo significa che il beneficio non viene accreditato automaticamente, ma occorre un atto formale del beneficiario per ottenerlo.

Indicazioni in fattura

Ogni fattura relativa alle spese agevolate deve contenere la dicitura che richiama l’articolo 13 della legge n. 206/2023, con indicazione del Progetto ID e del CUP.

Se non è possibile inserire la frase completa, almeno il CUP deve comparire nella fattura elettronica.

Tracciabilità dei pagamenti

I pagamenti relativi alle spese finanziate devono essere effettuati solo con strumenti tracciabili, quindi non sono ammessi contanti o sistemi che non lascino evidenza del movimento di denaro.

Conservazione della documentazione

Tutti i documenti relativi al contributo devono essere archiviati e resi disponibili per eventuali controlli, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto di concessione.

Controlli e verifiche

Il beneficiario deve consentire e agevolare ogni forma di controllo, ispezione o monitoraggio disposto dal Ministero o dal soggetto gestore (Invitalia).

Quando arriva la revoca del contributo

Il contributo può essere revocato, cioè tolto del tutto o in parte, quando emergono situazioni che lo rendono ingiustificato.

La revoca totale scatta:

Se il contributo viene revocato completamente, o se l’impresa rinuncia, questa è tenuta a restituire le somme ricevute, aggiungendo anche gli interessi legali maturati.

Se invece la revoca è solo parziale, il Ministero ricalcola l’importo spettante e procede a recuperare la parte eccedente che il beneficiario aveva già percepito.

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