Agli esportatori extra-Ue si applica la regola del prelievo nel luogo del committente

Pubblicato il 28 dicembre 2009

Le nuove regole Iva sullo scambio di servizi internazionali, in vigore dal 1° gennaio 2010, si basano essenzialmente sulla seguente distinzione:

- per il business tu business resta la regola del prelievo nel luogo del committente, estesa anche ai Paesi extracomunitari;

- per il business ti consumer continuerà a farsi riferimento, in deroga, al luogo di effettuazione dell’operazione.

La nuova regola sulla territorialità dei servizi, che modifica radicalmente i criteri per l’individuazione del luogo in cui deve essere applicata l’imposta, dunque, riguarda soprattutto i servizi resi a soggetti di imposta e agli enti non commerciali, per i quali si applicherà il criterio generale del luogo in cui risiede il committente.

Da ciò ne deriva che se il destinatario del servizio non è residente (sia esso comunitario o extracomunitario) l’operazione è sempre considerata fuori campo Iva in Italia. E ciò – in linea con quanto sancito dalla Comunitaria 2008 (Legge 88/2009) – fa sì che in presenza di committente non stabilito non si abbia più il diritto al plafond (o status per l’esportatore abituale). Mancando, cioè, il presupposto della territorialità viene meno l’applicazione dell’articolo 9. Si ricorda che il plafond per l’esportatore abituale non è un’agevolazione in senso tecnico, ma è uno strumento attribuito a chi si trova strutturalmente a credito d’imposta per sopperire ai ritardi cronici accumulati dal Fisco nell’eseguire i rimborsi. La norma è stata introdotta in Italia soprattutto per non colpire un settore – come quello che opera con l’estero – che è considerato solitamente strategico per lo sviluppo economico del Paese.

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