Agricoltura, pesca e acquacoltura. Definiti gli sgravi INPS

Pubblicato il 21 ottobre 2020

Il 20 ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 260 il Decreto (Ministero del Lavoro, Ministero dell’Economia e Ministero delle Politiche Agricole Alimentare e Forestali) del 15 settembre 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiolgica da COVID-19”. Il decreto, in particolare, attua quanto disposto all’art. 222, co. 2 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. Il provvedimento, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, prevede un esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione è concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Agricoltura, pesca e acquacoltura. Ambito di applicazione dello sgravio

Lo sgravio contributivo è rivolto alle attività individuate dai codici Ateco di cui all’allegato 1 del Decreto (MLPS) del 15 settembre 2020.

Inoltre è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Agricoltura, pesca e acquacoltura. Come fare domanda?

Per accedere all’agevolazione contributiva è necessario fare apposita domanda all’INPS. Nell’istanza le imprese dichiarano, ai sensi degli artt. 47 e 76 del Dpr. n. 445/2000, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell'anno 2020.

In caso di superamento del limite individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, l'agevolazione è ridotta per la quota eccedente tale limite. In caso di superamento del limite di spesa, l'INPS provvede a ridurre l'agevolazione in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari che hanno diritto all'agevolazione.

L’Istituto Previdenziale, inoltre, ha il compito di emanare una circolare operativa recante le modalità di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

Agricoltura, pesca e acquacoltura. Contributi sospesi

In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.

In caso di esito favorevole dell'istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

Diversamente, in caso di rigetto dell'istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento.

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