Agriturismo attività secondaria

Pubblicato il 19 ottobre 2008

La Cassazione, con la sentenza n. 24430 del 2 ottobre 2008, entra nel merito dei requisiti che le strutture agrituristiche devono avere per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Si chiarisce che non può essere mai considerata agrituristica un’attività di ricezione e ospitalità svolta da chi non è imprenditore agricolo o per la quale l’impegno lavorativo richiesto e l’entità dei capitali impiegati siano prevalenti rispetto all’attività agricola. Dunque, è riconosciuta la qualità agrituristica dell’attività di ricezione ed ospitalità se c’è contemporanea sussistenza di:

- qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che esercita l’attività;

- rapporto di connessione e di complementarità con l’attività propriamente agricola;

- permanenza della principalità dell’attività agricola rispetto a quella di ricezione ed ospitalità.

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