AI Act: dal Parlamento UE rinvii, watermark e divieto nudificazione

Pubblicato il 30 marzo 2026

Rinvio delle scadenze per i sistemi di IA ad alto rischio, obbligo di watermarking entro il 2 novembre 2026, divieto delle applicazioni di “nudificazione” e maggiore flessibilità nel trattamento dei dati per correggere i bias: sono queste le principali misure introdotte dalla proposta di modifica dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689), volta a rafforzare certezza giuridica, tutela degli utenti e competitività delle imprese.

AI Act: rinvio delle scadenze, nuovi obblighi e divieto di “nudificazione”  

Il 26 marzo 2026 il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione su una proposta di modifica del Regolamento sull’intelligenza artificiale (AI Act), inserita nel settimo pacchetto di semplificazione denominato “digital omnibus”, presentato dalla Commissione europea il 19 novembre 2025.

E' quanto si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Parlamento Ue subito dopo la seduta.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio processo di regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di migliorare la certezza giuridica, ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare le tutele per cittadini e imprese.

La proposta è stata approvata con una larga maggioranza, evidenziando un orientamento politico favorevole a una regolazione più graduale e coordinata dell’AI Act, soprattutto per quanto riguarda i sistemi classificati ad alto rischio.

Rinvio delle scadenze per i sistemi di IA ad alto rischio  

Uno degli elementi centrali della proposta riguarda il rinvio di alcune disposizioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. Il Parlamento europeo ha introdotto date precise per garantire prevedibilità agli operatori economici:

La definizione di scadenze certe risponde all’esigenza di consentire alle imprese di adeguarsi in modo progressivo, anche in considerazione della necessità di sviluppare standard tecnici e linee guida operative prima dell’entrata in vigore delle disposizioni.

Obbligo di watermarking per i contenuti generati da IA  

Il Parlamento europeo ha inoltre previsto un termine specifico per l’adempimento dell’obbligo di trasparenza relativo ai contenuti generati da intelligenza artificiale.

In particolare, i fornitori di sistemi di IA dovranno, entro il 2 novembre 2026, apporre una filigrana (watermark) su contenuti quali audio, immagini, video e testi.

Tale misura ha la finalità di rendere chiaramente identificabile l’origine artificiale del contenuto, contribuendo a contrastare fenomeni di disinformazione e manipolazione digitale.

Divieto dei sistemi di “nudificazione”  

Tra le novità più rilevanti introdotte dagli emendamenti parlamentari si segnala il divieto dei sistemi di IA destinati alla cosiddetta “nudificazione”, ossia alla creazione o manipolazione di immagini sessualmente esplicite o intime di soggetti identificabili senza il loro consenso.

Il divieto si applica in modo generalizzato, salvo il caso in cui i sistemi siano dotati di misure tecniche efficaci che impediscano la generazione di tali contenuti. La previsione si inserisce nel quadro delle tutele dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla dignità e alla protezione della persona.

Trattamento dei dati personali e correzione dei bias  

La proposta introduce anche elementi di maggiore flessibilità per gli operatori. In particolare, viene consentito ai fornitori di servizi digitali di trattare dati personali al fine di individuare e correggere eventuali distorsioni (bias) nei sistemi di intelligenza artificiale.

Tale trattamento è ammesso esclusivamente quando risulta strettamente necessario e deve essere accompagnato da adeguate garanzie, in linea con i principi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Misure di sostegno e coordinamento normativo  

Per favorire la competitività del tessuto imprenditoriale europeo, il Parlamento ha proposto l’estensione di alcune misure di sostegno anche alle imprese di medie dimensioni (small mid-cap), superando l’attuale focalizzazione sulle sole PMI.

Parallelamente, al fine di evitare sovrapposizioni normative, viene previsto un coordinamento tra l’AI Act e le normative settoriali già esistenti in materia di sicurezza dei prodotti. In tali casi, gli obblighi previsti dal regolamento sull’intelligenza artificiale potranno risultare meno stringenti per i prodotti già soggetti a discipline specifiche, come dispositivi medici, apparecchiature radio e giocattoli.

Prossime fasi del procedimento legislativo  

A seguito dell’adozione della posizione parlamentare, si apre ora la fase dei negoziati con il Consiglio dell’Unione europea, finalizzata alla definizione del testo definitivo del provvedimento.

L’evoluzione del quadro normativo richiederà un’attenta valutazione da parte degli operatori, in particolare sotto il profilo della compliance, della gestione dei rischi e dell’adeguamento ai nuovi obblighi tecnici e organizzativi previsti dall’AI Act.

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