Bonus investimenti pubblicitari 2026, comunicazione accesso dal 2 marzo 2026
Pubblicato il 26 febbraio 2026
In questo articolo:
- Differimento dei termini per il 2026
- Soggetti beneficiari
- Requisito dell’incremento minimo dell’1%
- Misura del credito d’imposta
- Spese ammissibili ed escluse
- Limite di spesa e riparto proporzionale
- Procedura per ottenere il credito d’imposta
- Modalità di presentazione telematica
- Attestazione delle spese
- Utilizzo del credito in compensazione
- Sintesi delle scadenze per l’anno 2026
- Profili operativi
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Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali, disciplinato dall’articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, costituisce una misura agevolativa destinata a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche digitale.
Per l’anno 2026, il periodo per la presentazione della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è stato oggetto di differimento con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.
Differimento dei termini per il 2026
Il termine ordinario di presentazione, fissato dall’1° marzo 2026 al 31 marzo 2026, è stato modificato come segue:
- il termine iniziale del 1° marzo 2026 è stato differito al 2 marzo 2026, in quanto il 1° marzo 2026 coincide con un giorno festivo;
- il termine finale del 31 marzo 2026 è stato differito al 1° aprile 2026, al fine di garantire il medesimo numero complessivo di giorni per la trasmissione.
Pertanto, per l’anno 2026, la finestra utile per l’invio della comunicazione è compresa tra il 2 marzo 2026 e il 1° aprile 2026.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d’imposta i seguenti soggetti:
- imprese;
- lavoratori autonomi;
- enti non commerciali.
L’agevolazione riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sulla:
- stampa quotidiana;
- stampa periodica;
- testate online registrate.
Requisito dell’incremento minimo dell’1%
Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2026 superi di almeno l’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nel 2025.
Sono esclusi dal beneficio:
- i soggetti che non conseguono un incremento minimo dell’1%;
- i soggetti che nel 2026 sostengono una spesa inferiore rispetto al 2025;
- le attività avviate nel corso del 2025, in assenza di un parametro storico di confronto.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al: 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2026 rispetto al 2025
Il valore incrementale corrisponde alla differenza positiva tra:
- investimenti ammissibili effettuati nel 2026;
- investimenti ammissibili effettuati nel 2025.
ESEMPIO OPERATIVO:
Se un’impresa ha sostenuto:
- euro 100.000 di investimenti pubblicitari nel 2025;
- euro 130.000 di investimenti pubblicitari nel 2026;
il valore incrementale è pari a euro 30.000.
Il credito teorico spettante è pari al 75% di euro 30.000, ossia euro 22.500, salvo eventuale riparto proporzionale delle risorse.
Spese ammissibili ed escluse
Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all’acquisto di spazi pubblicitari.
Sono escluse:
- spese di intermediazione;
- costi accessori;
- consulenze;
- altri servizi connessi alla campagna pubblicitaria.
La corretta qualificazione della spesa è essenziale ai fini della determinazione del valore incrementale.
Limite di spesa e riparto proporzionale
Per l’anno 2026 è previsto uno stanziamento complessivo pari a 30 milioni di euro.
Qualora le richieste complessive superino tale importo, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria procede a un riparto proporzionale tra tutti i richiedenti ammessi.
L’ammontare effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è determinato con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Procedura per ottenere il credito d’imposta
Per accedere all’agevolazione è necessario trasmettere due distinti adempimenti.
1. Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta
La comunicazione deve essere presentata dal 2 marzo 2026 al 1° aprile 2026 e deve contenere:
- dati identificativi del soggetto richiedente;
- ammontare degli investimenti effettuati e da effettuare nel 2026;
- ammontare degli investimenti effettuati nel 2025.
La comunicazione ha natura prenotativa delle risorse.
2. Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati
La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio 2027 al 9 febbraio 2027.
Con la dichiarazione sostitutiva il soggetto attesta:
- l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione;
- il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 57-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50.
Modalità di presentazione telematica
La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.
L’accesso all’area riservata è consentito mediante:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta d’Identità Elettronica (CIE);
- credenziali Entratel o Fisconline, nei casi previsti.
La trasmissione può essere effettuata:
- direttamente dal soggetto interessato;
- tramite intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.
Attestazione delle spese
Ai fini della fruizione del credito è necessario acquisire un’attestazione rilasciata:
- da un revisore legale dei conti;
- da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità.
L’attestazione deve certificare:
- l’effettivo sostenimento delle spese;
- la loro conformità ai requisiti normativi.
Utilizzo del credito in compensazione
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.
Il codice tributo da indicare è “6900”.
L’utilizzo è consentito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Sintesi delle scadenze per l’anno 2026
|
Adempimento |
Periodo di presentazione |
Anno di riferimento |
|
Comunicazione per l’accesso |
2 marzo 2026 – 1° aprile 2026 |
Investimenti 2026 |
|
Dichiarazione sostitutiva |
9 gennaio 2027 – 9 febbraio 2027 |
Investimenti 2026 |
Profili operativi
Ai fini di una corretta pianificazione fiscale per l’anno 2026, è opportuno:
- verificare preventivamente l’ammontare degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025;
- stimare l’incremento programmato per il 2026;
- monitorare il rispetto del requisito minimo dell’1%;
- predisporre tempestivamente l’attestazione del revisore o del professionista abilitato.
Una pianificazione anticipata consente di valutare in modo puntuale il beneficio potenziale e l’impatto di un eventuale riparto proporzionale delle risorse disponibili.
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