AIDC. Compensi del sindaco fuori dall’Irap

Pubblicato il 26 novembre 2021

L’AIDC, con norma di comportamento n. 215/2021, si è espressa nel senso di ritenere non soggetti ad Irap i compensi professionali percepiti per la carica di sindaco, componente di consiglio di amministrazione e dell’organismo di vigilanza. Infatti tali attività di controllo e di vigilanza sindaco sono sempre esercitate personalmente ed esclusivamente dal professionista incaricato, nominato per le sue capacità professionali, e munito dei necessari requisiti morali, di onorabilità e di indipendenza, richiesti dalla legge.

Non è presente, si afferma, l’apporto dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio professionale o all’associazione cui fa parte il soggetto.

E’ noto che l’imponibilità ad Irap è stabilita per i redditi derivanti dall'esercizio di un'attività professionale, ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs n. 446/1997, se prodotti dal professionista con l'ausilio di un'autonoma organizzazione.

Nella norma n. 215 viene detto che l'elemento caratterizzate l'autonoma organizzazione va visto nell'intrinseca capacità della stessa di produrre reddito grazie all'impiego del lavoro prestato da soggetti terzi e avvalendosi di una dotazione di capitale eccedente il minimo necessario, secondo parametri di normalità. Il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste, pertanto, solo se il professionista si avvale di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e del lavoro, non occasionale o meramente strumentale, di terzi.

Il soggetto che esplica la carica di sindaco, invece, svolge la funzione senza avvalersi di una particolare organizzazione, in quanto integra una prestazione strettamente personale e concretamente eseguita dal professionista.

Dunque, gli onorari percepiti da un professionista che ricopre la funzione di sindaco di società non sono soggetti ad Irap, in quanto non ascrivibili ad un'attività autonomamente organizzata, ma unicamente all'incarico espletato in proprio dal singolo professionista, quale organo di una compagine societaria.

Tuttavia, l’AIDC ritiene che la non assoggettabilità ad Irap richiede l’osservanza di alcune condizioni:

Conclude la norma n. 215 del 2021 che lo stesso ragionamento è applicabile alle cariche di componente di consiglio di amministrazione e organismo di vigilanza, in quanto possono essere svolte senza ausilio di terzi o di un’organizzazione.  

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